Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2015
Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2015
- Data di deposito
- 19 novembre 2015
- Data di decisione
- 22 settembre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 159, comma 3, legge n. 89 del 16 febbraio 1913
Parametri
Massime
Massima n. 38606
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui vieta la riabilitazione del notaio già destituito a seguito di condanna per i reati di falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia. Il divieto che la disposizione impugnata oppone alla riabilitazione non può ritenersi manifestamente irragionevole a causa dell'automatismo legale che introduce, in quanto il notaio è destituito soltanto in ragione di un ponderato e discrezionale apprezzamento dell'organo disciplinare, impugnabile in sede giurisdizionale, dal quale si evinca, anche alla luce dell'elevata gravità dei fatti commessi, la necessità di precludere al notaio l'ulteriore esercizio della professione. Pertanto, la sanzione disciplinare non è affatto indifferente ai profili peculiari del caso di specie, ma viene al contrario calibrata con riferimento ad essi ed applicata solo nelle ipotesi estreme. Non sono, inoltre, pertinenti le pronunce con cui sono state dichiarate illegittime disposizioni che impedivano la partecipazione a concorsi nel pubblico impiego a chi fosse stato in precedenza destituito dalla pubblica amministrazione poiché, in tali ipotesi, l'effetto preclusivo operava con riferimento a qualsivoglia altro impiego pubblico, venendo in tal modo a mancare un nesso indissolubile di incompatibilità tra la condotta per la quale era stata inflitta la sanzione e la natura delle mansioni che il candidato al concorso avrebbe espletato, ove vincitore. Invece, la disposizione censurata si rende espressiva di un simile legame, giacché la riabilitazione del notaio sarebbe finalizzata a consentire nuovamente l'accesso proprio alla professione da cui egli è stato destituito. Né può essere invocata la pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di partecipare a concorsi, banditi dall'Amministrazione civile dell'interno per coprire una qualunque delle mansioni affidate ai suoi dipendenti, per chi fosse stato condannato a pena detentiva per reati non colposi. Una condanna a pena detentiva per reato non colposo può riguardare, infatti, una moltitudine di condotte penalmente rilevanti, e non vi è alcuna necessità logica di far discendere da esse un giudizio di inadeguatezza allo svolgimento di qualsiasi mansione presso l'Amministrazione civile dell'interno. In senso opposto, la disposizione impugnata opera proprio sulla base di un tal genere di giudizio, consolidato in una previsione di legge. Infine, è vero che la disposizione impugnata non permette un apprezzamento in concreto della compatibilità della riabilitazione con un nuovo accesso alla professione notarile, ma non è manifestamente irragionevole presumere che le gravi condotte sanzionate con la destituzione abbiano definitivamente negato al notaio, per quanto riabilitato, quel particolare ed elevato grado di fiducia che i consociati debbono poter incondizionatamente riporre in una figura destinata a garantire la sicurezza dei traffici giuridici, a propria volta preminente interesse dello Stato di diritto. Sull'illegittimità costituzionale dell'ormai abrogato art. 139 della legge n. 89 del 1913, nella parte in cui prevedeva in via disciplinare la destituzione di diritto del notaio che fosse stato condannato per i reati indicati dall'art. 5, comma 1, numero 3), della medesima legge, v. la citata sentenza n. 40/1990. Sulla necessità che la sanzione disciplinare della destituzione dall'impiego pubblico o dall'esercizio di una professione sia graduata secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, non potendo costituire l'effetto automatico e incondizionato di una condanna penale, v. le citate sentenze nn. 2/1999, 363/1996, 220/1995, 197/1993, 16/1991, 158/1990, 971/1988 e 270/1986. Sull'illegittimità della disposizione che impedisca la partecipazione a concorsi nel pubblico impiego a chi sia stato già in precedenza destituito dalla pubblica amministrazione, v. la citata sentenza n. 329/2007. Sull'illegittimità costituzionale del divieto di partecipare a concorsi, banditi dall'Amministrazione civile dell'interno per coprire una qualunque delle mansioni affidate ai suoi dipendenti, per chi fosse stato condannato a pena detentiva per reati non colposi, v. la citata sentenza n. 408/1993. Per l'affermazione che la finalità di reinserimento sociale di chi abbia espiato la pena non obbliga necessariamente il legislatore a concedere la riabilitazione professionale, v. la citata sentenza n. 289/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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