Corte costituzionale

Sentenza n. 223/2015

Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/2015
Data di deposito
5 novembre 2015
Data di decisione
7 ottobre 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:223

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38592

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, co. 1 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 24, comma 1 Cost., laddove esclude la punibilità dei congiunti della persona offesa in taluni reati contro il patrimonio. Le censure proposte risultano generiche ed apodittiche, in quanto non consentono di comprendere come i familiari vittime del reato siano da considerare soggetti deboli ai fini della tutela giudiziale nei confronti dei congiunti. Il giudice rimettente non indica, altresì, se il diritto della persona offesa ad agire in giudizio debba essere sempre garantito in sede penale o se risulti precluso, per la medesima persona, finanche la tutela civile del diritto patrimoniale violato dal comportamento del congiunto. Sono prospettabili inoltre, non essendovi un unico rimedio costituzionalmente obbligato al vizio rilevato, molteplici alternative idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure parentali, la soluzione dell'impunità. Spetta al ponderato intervento del legislatore, infine, l'aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, trattandosi di scelte di politica criminale. Sulla comunanza di interessi nei rapporti patrimoniali interni alla famiglia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 423/1988. Sulle finalità di protezione dell'istituzione familiare all'interno delle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 352/2000 e 126/1968. Sulle carenze delle ordinanze di rimessione e conseguente inammissibilità delle questioni, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 178/2015, 126/2015, 120/2015, 113/2015, 100/2015, 70/2015, 52/2015 e 326/2008. Sul sindacato di legittimità costituzionale delle norme di favore, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 46/2014, 5/2014, 273/2010, 28/2010, 57/2009, 325/2008 e 394/2006. Sul concetto di famiglia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 494/2002. Sulle deroghe al principio dell'uguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 231/2013, 354/2002, 508/2000 e 41/1999. Sulla discrezionalità del legislatore in tema di bilanciamento di diversi interessi contrapposti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 214/2014, 279/2013, 134/2012 e 36/2012. Sull'osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 22/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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