Corte costituzionale
Sentenza n. 223/2015
Corte cost., sent. 5 novembre 2015, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/2015
- Data di deposito
- 5 novembre 2015
- Data di decisione
- 7 ottobre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:223
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38592
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, co. 1 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, e 24, comma 1 Cost., laddove esclude la punibilità dei congiunti della persona offesa in taluni reati contro il patrimonio. Le censure proposte risultano generiche ed apodittiche, in quanto non consentono di comprendere come i familiari vittime del reato siano da considerare soggetti deboli ai fini della tutela giudiziale nei confronti dei congiunti. Il giudice rimettente non indica, altresì, se il diritto della persona offesa ad agire in giudizio debba essere sempre garantito in sede penale o se risulti precluso, per la medesima persona, finanche la tutela civile del diritto patrimoniale violato dal comportamento del congiunto. Sono prospettabili inoltre, non essendovi un unico rimedio costituzionalmente obbligato al vizio rilevato, molteplici alternative idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure parentali, la soluzione dell'impunità. Spetta al ponderato intervento del legislatore, infine, l'aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, trattandosi di scelte di politica criminale. Sulla comunanza di interessi nei rapporti patrimoniali interni alla famiglia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 423/1988. Sulle finalità di protezione dell'istituzione familiare all'interno delle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 352/2000 e 126/1968. Sulle carenze delle ordinanze di rimessione e conseguente inammissibilità delle questioni, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 178/2015, 126/2015, 120/2015, 113/2015, 100/2015, 70/2015, 52/2015 e 326/2008. Sul sindacato di legittimità costituzionale delle norme di favore, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 46/2014, 5/2014, 273/2010, 28/2010, 57/2009, 325/2008 e 394/2006. Sul concetto di famiglia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 494/2002. Sulle deroghe al principio dell'uguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 231/2013, 354/2002, 508/2000 e 41/1999. Sulla discrezionalità del legislatore in tema di bilanciamento di diversi interessi contrapposti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 214/2014, 279/2013, 134/2012 e 36/2012. Sull'osservanza dei limiti dei poteri del giudice costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 22/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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