Corte costituzionale

Sentenza n. 22/2015

Corte cost., sent. 27 febbraio 2015, n. 22

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
22/2015
Data di deposito
27 febbraio 2015
Data di decisione
27 gennaio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:22

Norme oggetto del giudizio

  • art. 80, comma 19, legge n. 388 del 23 dicembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 38248

È manifestamente inammissibile - tanto in ordine all'esatta e specifica individuazione dei parametri costituzionali che si assumono violati, quanto in merito alle ragioni della non manifesta infondatezza - la questione di legittimità dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione e della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e dell'assegno sociale maggiorato». Il giudice remittente, infatti, si limita ad operare un semplice rinvio, per relationem , all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente e rievocare, peraltro in modo generico, i princìpi posti a base di precedenti pronunce sulla stessa materia, non fornendo, nell'atto di promovimento, un'esauriente ed autonoma motivazione. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), v. la citata sentenza n. 40/2013. Sulla necessità che il giudice remittente fornisca, nell'atto di promovimento, un'esauriente ed autonoma motivazione, v. la citata ordinanza n. 33/2014.

Massima n. 38249

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale - l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione ai ciechi extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità di cui all'art. 8 della legge n. 66 del 1962 e della speciale indennità in favore dei ciechi parziali di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988. Nell'ipotesi in cui vengono in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La specificità dei connotati invalidanti delle persone non vedenti rende ancora più arduo, rispetto ad altre invalidità, subordinare la fruizione del beneficio al possesso della carta di soggiorno, cioè a requisiti di carattere meramente "temporale", del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), e della pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), v. la citata sentenza n. 40/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

La Corte costituzionalE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di cui all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti);

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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