Corte costituzionale

Sentenza n. 210/2015

Corte cost., sent. 29 ottobre 2015, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/2015
Data di deposito
29 ottobre 2015
Data di decisione
7 ottobre 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 38, comma 5, decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005
  • art. 12, decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010

Parametri

Massime

Massima n. 38573

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 76 Cost., in quanto stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti "in chiaro", è inammissibile l'intervento della società Italia 7 Gold srl. Infatti, l'interveniente non è parte del giudizio principale, né risulta titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Per l'affermazione che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, v., ex multis , le ordinanze dibattimentali allegate alle seguenti citate decisioni: sentenza n. 134/2013; ordinanza n. 318/2013. Sulla legittimazione di soggetti portatori di interessi qualificati, inerenti in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ad intervenire nei giudizi in via incidentale, v., ex plurimis , le ordinanze dibattimentali allegate alle citate sentenze nn. 244/2014, 162/2014, 134/2013 e 85/2013.

Massima n. 38574

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti cosiddette "in chiaro". Il giudice a quo richiede un intervento puramente demolitorio della disposizione censurata, inidoneo a conseguire l'auspicata equiparazione delle emittenti a pagamento a quelle in chiaro, quanto ai limiti di affollamento pubblicitario. Infatti, laddove la disposizione fosse annullata, le uniche emittenti televisive assoggettate a specifici limiti di affollamento pubblicitario sarebbero la concessionaria pubblica (art. 38, comma 1) e le emittenti in chiaro (art. 38, comma 2), venendo meno ogni limitazione per le emittenti a pagamento. In definitiva, l'esito prefigurato dal rimettente è conseguibile soltanto attraverso la rimodulazione legislativa dei limiti di affollamento. Sull'inammissibilità della questione qualora il risultato avuto di mira dal rimettente sia conseguibile soltanto attraverso l'intervento del legislatore, v. le citate sentenze nn. 163/2014, 30/2014 e ordinanze nn. 200/2000, 259/1998.

Massima n. 38575

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 41 Cost., in quanto stabilisce per le emittenti televisive a pagamento limiti orari alla trasmissione di spot pubblicitari più restrittivi di quelli previsti per le emittenti cosiddette "in chiaro". La disposizione censurata è stata introdotta in esecuzione della legge n. 88 del 2009, con la quale il Governo è stato delegato a dare attuazione alla direttiva n. 2007/65/CE, concernente l'esercizio di attività televisive. Nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva comunitaria, i princìpi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l'intervento del legislatore delegato. Nell'individuazione del contenuto precettivo della direttiva in esame rilevano il considerando n. 32, che richiama l'obiettivo dell'armonizzazione minimale, il n. 59, che ribadisce la necessità di mantenere limiti orari di affollamento e l'art. 3, che consente agli Stati membri di stabilire, per i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione, norme più particolareggiate o più rigorose, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario. Di questa possibilità si è avvalso il legislatore delegato, il quale ha stabilito limiti di affollamento pubblicitario differenziati per le emittenti a pagamento. La coerenza della disposizione censurata con la ratio della direttiva, da individuarsi nella tutela equilibrata degli interessi delle emittenti televisive, da un lato, e di quelli dei consumatori - telespettatori, dall'altro, è stata positivamente accertata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 18 luglio 2013, nella causa C-234/12, avente natura vincolante nei confronti del giudice rimettente. Il legislatore statale, inoltre, può e deve mantenere forme di regolazione dell'attività economica volte a garantire la coerenza dell'ordinamento interno con gli obiettivi di armonizzazione stabiliti dalle direttive europee; in tal senso, la libertà d'iniziativa economica può essere anche ragionevolmente limitata nel quadro di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti. La disciplina nazionale oggetto di censura si conforma a quella europea, nella quale i princìpi e i criteri direttivi delle disposizioni relative all'affollamento pubblicitario televisivo mirano a realizzare la protezione dei consumatori, ed in particolare dei telespettatori, oltre che la tutela della concorrenza e del pluralismo televisivo. In tali obiettivi si ravvisa, in modo inequivoco, quella finalità sociale che appare in sé idonea a giustificare la misura normativa in esame. Sulla necessità di individuare il contenuto della delega tenendo conto del sistema normativo nel quale la stessa si inserisce, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 134/2013, 272/2012, 230/2010, 98/2008 e 163/2000. Per l'affermazione che nel caso di delega per l'attuazione di una direttiva comunitaria, i princìpi che quest'ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, v. le citate sentenze nn. 134/2013 e 32/2005. Sulla possibilità di limitare la libertà di iniziativa economia, nel quadro di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, v. la citata sentenza n. 242/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive), promossa - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2005, come sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 44 del 2010, promossa - in riferimento agli artt. 76 e 41 Cost. - dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 6 ottobre 2015ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, depositata il 17 febbraio 2014 (n. 104 del registro ordinanze 2014);rilevato che la società Italia 7 Gold srl ha depositato atto di intervento.Considerato che la suddetta società non è parte del giudizio principale;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 318 del 2013 e n. 134 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che, nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, la società interveniente non riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;che, infatti, la suddetta società sarebbe investita soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);che, pertanto, l'intervento spiegato deve essere dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della società Italia 7 Gold srl.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente

Testo integrale

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