Corte costituzionale

Sentenza n. 206/2015

Corte cost., sent. 22 ottobre 2015, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
206/2015
Data di deposito
22 ottobre 2015
Data di decisione
23 settembre 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:206

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, comma 4, legge della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 1996

Parametri

Massime

Massima n. 38569

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 - censurato per violazione degli artt. 3 e 51, primo comma, Cost. - il quale prevede che gli operai forestali iscritti nel contingente ad esaurimento siano inclusi nella graduatoria unica distrettuale e inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori che godono di una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue (c.d. centocinquantunisti). L'interpretazione fatta propria dal rimettente - secondo cui la posposizione opera non solo in sede di prima applicazione - comporterebbe effettivamente un trattamento irragionevolmente deteriore dei lavoratori del contingente ad esaurimento rispetto agli altri lavoratori che hanno la medesima garanzia occupazionale (centocinquantuno giornate lavorative annue), ai fini dell'inserimento nella graduatoria, prevista per l'avviamento al lavoro, dei vari contingenti di operai dei quali l'amministrazione forestale si avvale per l'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, con possibilità di scorrimento verso le fasce superiori. Tuttavia, il contrasto con la Costituzione deve essere superato interpretando la norma censurata - in modo non incompatibile con il dato letterale e tenendo conto del contesto normativo e della ratio legis - nel senso che l'inserimento degli operai del contingente ad esaurimento nella graduatoria distrettuale per l'avviamento al lavoro dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti avvenga solo in sede di prima applicazione e non anche in occasione degli aggiornamenti della graduatoria stessa. Per l'affermazione che l'interprete deve adottare, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale, che impone di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione, v. le citate sentenze nn. 198/2003, 316/2001 e 113/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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