Corte costituzionale
Sentenza n. 206/2015
Corte cost., sent. 22 ottobre 2015, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 206/2015
- Data di deposito
- 22 ottobre 2015
- Data di decisione
- 23 settembre 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 54, comma 4, legge della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 1996
Parametri
Massime
Massima n. 38569
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 - censurato per violazione degli artt. 3 e 51, primo comma, Cost. - il quale prevede che gli operai forestali iscritti nel contingente ad esaurimento siano inclusi nella graduatoria unica distrettuale e inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori che godono di una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue (c.d. centocinquantunisti). L'interpretazione fatta propria dal rimettente - secondo cui la posposizione opera non solo in sede di prima applicazione - comporterebbe effettivamente un trattamento irragionevolmente deteriore dei lavoratori del contingente ad esaurimento rispetto agli altri lavoratori che hanno la medesima garanzia occupazionale (centocinquantuno giornate lavorative annue), ai fini dell'inserimento nella graduatoria, prevista per l'avviamento al lavoro, dei vari contingenti di operai dei quali l'amministrazione forestale si avvale per l'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta, con possibilità di scorrimento verso le fasce superiori. Tuttavia, il contrasto con la Costituzione deve essere superato interpretando la norma censurata - in modo non incompatibile con il dato letterale e tenendo conto del contesto normativo e della ratio legis - nel senso che l'inserimento degli operai del contingente ad esaurimento nella graduatoria distrettuale per l'avviamento al lavoro dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti avvenga solo in sede di prima applicazione e non anche in occasione degli aggiornamenti della graduatoria stessa. Per l'affermazione che l'interprete deve adottare, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale, che impone di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione, v. le citate sentenze nn. 198/2003, 316/2001 e 113/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze