Corte costituzionale

Sentenza n. 191/2015

Corte cost., sent. 24 settembre 2015, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/2015
Data di deposito
24 settembre 2015
Data di decisione
24 giugno 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 60, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978
  • art. 60, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978

Parametri

Massime

Massima n. 38547

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost, i commi primo e terzo dell'art. 60 del T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) nella parte in cui, disciplinando il diritto alle pensioni indirette di guerra, subordinano il diritto alla pensione della madre del militare, deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, separata effettivamente dal marito alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti. La previsione normativa infatti ha stabilito per la madre separata un trattamento deteriore rispetto alla madre vedova, prevedendo per entrambe un comune requisito negativo - quello di non possedere un reddito annuo complessivo superiore a un determinato ammontare - e aggiungendo, solo per la prima, anche quello di non percepire gli alimenti (e, a fortiori , l'assegno di mantenimento) dal marito. Tale scelta dipende da una concezione ormai superata dei rapporti familiari, che presuppone che la pensione di reversibilità sopperisca a una mancanza di autonomia economica della donna, cosicché non spetti quando si faccia fronte a tale mancanza con gli assegni alimentari. Poiché, al contrario, il principio della parità dei coniugi è ormai acquisito, la disparità tra le due fattispecie non trova più alcuna giustificazione. (Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura, prospettati con riferimento all'art. 29 Cost.) Sulla necessità che le questioni di legittimità costituzionale siano strumentali alla tutela richiesta dal rimettente, e non coincidano col petitum del giudizio principale, v. le citate sentenze nn. 38/2009 e 84/2006. Sul carattere particolarmente rigido dell'ordine di precedenza nell'attribuzione del trattamento previdenziale di guerra, v. la citata sentenza n. 399/1994 e la citata ordinanza n. 275/2002. Sulle scelte discrezionali del legislatore in materia di politiche economiche, da cui possano derivare legittimi limiti a misure di solidarietà nazionale, v. la citata sentenza n. 405/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di .pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell'art. 70 dello stesso decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 settembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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