Corte costituzionale
Sentenza n. 185/2015
Corte cost., sent. 23 luglio 2015, n. 185
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 185/2015
- Data di deposito
- 23 luglio 2015
- Data di decisione
- 8 luglio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:185
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 5, codice penale
- art. 4, legge n. 251 del 5 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 38528
? manifestamente inammissibile, per questione promossa con ordinanza carente in ordine alla descrizione della fattispecie concreta ed alla motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. in quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a ) del cod. proc. pen. in ragione di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo basata sul titolo del nuovo reato. Nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso sia di indicare il capo di imputazione ed il titolo di reato per cui procede sia di descrivere il fatto contestato agli imputati. Inoltre, difetta la motivazione della rilevanza posto che non emerge se il reato per cui si procede ed a cui si riferisce la recidiva rientra nel catalogo dell'art. 407, comma secondo, lett. a ) cod. proc. pen. Sulla manifesta inammissibilità derivante dall'impossibilità di verificare la rilevanza della questione a causa della mancanza di indicazione del reato contestato e di descrizione della fattispecie, v. ex multis le citate ordinanza nn. 16/2014 e 295/2013.
Massima n. 38529
? costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della l. n. 251/2005, limitatamente alle parole «è obbligatorio e» in quanto dispone l'applicazione della recidiva obbligatoria per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a ) del cod. proc. pen. sulla base di una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del reo legata al titolo del nuovo reato. ? irragionevole il rigido automatismo a cui dà luogo la norma censurata perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice. ?, altresì, ingiustificata l'equiparazione del trattamento delle differenti ipotesi di reato previste nell'art. 407, comma secondo, lett. a ) cod. proc. pen. a seguito della cui commissione si prevede l'obbligatoria applicazione della recidiva reiterata, a differenza di quanto disposto nei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. che prevedono ipotesi di diversa gravità della recidiva. La disparità di trattamento è ancora più manifesta se si considera che l'elenco dei delitti che comportano l'obbligatorietà concerne reati eterogenei. La previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo del reato, senza alcun accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso, viola, infine, anche il principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra, in quanto la preclusione dell'accertamento della sussistenza delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata. Sul fondamento dell'istituto della recidiva nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo, nonché sulla facoltatività di tutte le ipotesi di recidiva diverse da quelle del quinto comma dell'art. 99 cod. pen., v. le citata sentenza n. 192/2007 e le ordinanze nn. 171/2009, 257/2008, 193/2008, 90/2008 e 33/2008. Sull'applicazione dell'aumento di pena, nella recidiva facoltativa, solo allorché il nuovo episodio appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, v. le citate ordinanze nn. 193/2008, 90/2008, 33/2008 e 409/2007. Sulla riconducibilità dell'individuazione delle condotte punibili e della configurazione del relativo trattamento sanzionatorio alla discrezionalità legislativa, v. le citate sentenze nn. 68/2012, 47/2010, 161/2009, 22/2007 e 394/2006. Sull'irragionevolezza delle presunzioni assolute, v. le citate sentenze nn. 232/2013, 213/2013, 182/2011, 164/2011, 265/2010 e 139/2010. Sulla violazione del principio di proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, da un lato, e offesa, dall'altro, derivante dalla previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo del reato, v. le citate sentenze nn. 251/2012, 183/2011, 192/2007 e 341/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole «è obbligatorio e,»;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 4 della legge n. 251 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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