Corte costituzionale
Sentenza n. 181/2015
Corte cost., sent. 23 luglio 2015, n. 181
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 181/2015
- Data di deposito
- 23 luglio 2015
- Data di decisione
- 23 giugno 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:181
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Piemonte n. 16 del 6 agosto 2013
- art. 1, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 ottobre 2013
- art. 2, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 ottobre 2013
- legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 ottobre 2013
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 2, decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013
- art. 3, decreto legge n. 35 del 8 aprile 2013
- legge n. 64 del 6 giugno 2013
Massime
Massima n. 38521
È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte in cui istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 - capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151 - capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013». La normativa censurata prevede la destinazione della prima partita di spesa a ripianare il disavanzo di amministrazione del 2012, in violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost. in relazione agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013. Tali disposizioni statali - che costituiscono norme interposte ai fini della perimetrazione degli interventi compatibili con i vincoli derivanti dagli invocati parametri - nascono dall'esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nell'adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e contemplano prescrizioni, di carattere speciale e temporaneo, derogatorie del patto di stabilità interno e di altre discipline in materia di finanza pubblica, per i debiti delle Regioni, siano essi contratti direttamente oppure maturati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; in particolare, il legislatore statale prevede anticipazioni di liquidità, che - pur rimanendo vietata la loro utilizzazione per la copertura di spese non consentite dalla Costituzione e dai vincoli europei - pongono rimedio a gravi deficienze della disponibilità di cassa degli enti ritardatari nei pagamenti. Nessuna delle due norme interposte consente di utilizzare le anticipazioni di liquidità per migliorare il risultato di amministrazione della Regione. Ciò sia con riguardo all'equilibrio di bilancio, che viene pregiudicato dall'impiego di un prestito per ottenere effetti economico-patrimoniali, sia con riguardo alla natura giuridica dell'operazione, diversa dalla finalità di investimento di cui alla "regola aurea" codificata nell'art. 119, sesto comma, Cost. Dal canto suo, la seconda partita di spesa viene destinata ad ampliare la spesa di competenza dell'esercizio 2013, precludendo l'adempimento delle obbligazioni pregresse che, per espressa previsione del legislatore, sono quelle iscritte nella parte del bilancio relativa agli esercizi precedenti. In tal modo, viene pregiudicato sia l'equilibrio di bilancio - poiché l'illegittima destinazione viene a sommarsi, in termini di passività, alle pregresse situazioni debitorie inevase - sia il rispetto dell'art. 119, sesto comma, Cost., perché il prestito dello Stato viene impiegato per la copertura delle maggiori spese di copertura. Il legislatore regionale, quindi, ha contemporaneamente: alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità; omesso di impiegare le somme per l'adempimento degli obblighi pregressi, previsti dagli artt. 2 e dall'art. 3 del d.l. n. 35 del 2013; e utilizzato per spese di competenza dell'esercizio 2013 l'anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in patente contrasto con la "regola aurea" del divieto di prestiti per spese diverse da quelle di investimento. Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione del bilancio, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 213/2008 e 244/1995. Sulla legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di controllo di legittimità, v. la citata sentenza n. 226/1976. Sulle caratteristiche dell'anticipazione di cassa, v. la citata sentenza n. 188/2014. Sull'incostituzionalità di norme creatrici di pratiche contabili finalizzate a consentire una capacità apparente di spesa, v. le citate sentenze nn. 266/2013, 138/2013 e 309/2012. Sullo squilibrio di bilancio determinato da situazioni debitorie dovute all'inerzia o ai ritardi del legislatore regionale, v. la citata sentenza n. 250/2013. Sulla cosiddetta "regola aurea" del divieto di indebitamento per spese diverse dagli investimenti, enunciata dall'art. 119, sesto comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 188/2014 e 425/2004.
Massima n. 38522
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 - capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 - capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013». La destinazione delle somme anticipate alla copertura del disavanzo pregresso e a spese della competenza 2013 finisce per alterare il risultato di amministrazione, nella parte in cui riduce artificiosamente il disavanzo sommandovi la liquidità acquisita, e peggiora il risultato consentendo spese della competenza 2013, anziché prescrivere l'adempimento delle situazioni debitorie non onorate (residui passivi e residui perenti non prescritti). Invero, l'anticipazione non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati. Sulla ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti, v. la citata sentenza n. 188/2014. Sul risultato di amministrazione quale sommatoria algebrica tra riscossioni, pagamenti, residui attivi e passivi, e fondi di cassa, v. la citata sentenza n. 70/2012.
Massima n. 38523
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., le leggi della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 e 29 ottobre 2013, n. 19, nella parte in cui non prevedono l'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 35 del 2013, per onorare l'adempimento degli obblighi pregressi. La mancata simmetria degli importi iscritti nei predetti Titoli di bilancio impedisce di "neutralizzare" gli effetti dell'anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza, in modo da evitare che la liquidità confluisca nella copertura integrativa di oneri diversi da quelli previsti dal suddetto decreto. Mentre il legislatore statale ha conciliato le dialettiche finalità del rispetto degli equilibri di bilancio e della "regola aurea" del divieto di prestito per spese diverse da quelle di investimento con la necessità di adempiere ad oneri pregressi, attraverso una mera anticipazione di cassa di lungo periodo ed un parallelo rientro dal deficit (mediante proporzionate riduzioni della spesa corrente nel periodo di ammortamento dell'anticipazione di cassa), quello regionale, con le impugnate variazioni di bilancio, ha finito per aggravare le disfunzioni cui l'anticipazione stessa avrebbe dovuto porre rimedio. Il processo di rientro dal deficit di liquidità avrebbe dovuto essere invece accompagnato nel lungo periodo da una proporzionata riduzione della situazione debitoria e dal riequilibrio dello stato economico-patrimoniale della Regione. Dunque, una legge dello Stato, nata - dopo una complessa elaborazione caratterizzata dall'esigenza di conciliare i dialettici interessi di salvaguardia della "regola aurea" e dell'adempimento delle obbligazioni pregresse - per porre rimedio agli intollerabili ritardi nei pagamenti, ha subito, per effetto della non corretta attuazione da parte delle disposizioni regionali censurate, una singolare eterogenesi dei fini, i cui più sorprendenti esiti sono costituiti dalla mancata spendita delle anticipazioni di cassa, dall'allargamento oltre i limiti di legge della spesa di competenza, dall'alterazione del risultato di amministrazione, dalla mancata copertura negli esercizi futuri del deficit antecedente alle erogazioni statali, e dalla conseguente nomina di un Commissario straordinario di Governo, deputato ad assicurare la corretta gestione delle partite debitorie e creditorie interessate dall'eccezionale operazione finanziata dallo Stato, al fine di liquidare le passività pregresse ed evitare, almeno per la parte recuperata, un ulteriore debito statale e regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015), nella parte in cui istituisce la spesa relativa alle UPB DB09010 - capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e UPB DB20151 - capitolo 156981 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2013, n. 19 (Ulteriori disposizioni finanziarie per l'anno 2013 e pluriennale 2013-2015), nella parte in cui hanno approvato gli Allegati A) e C) rispettivamente per la parte spesa UPB DB09010 - capitolo 200/0 «Disavanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012» e per la parte spesa UPB DB20151 - capitolo 156985 «Trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per l'erogazione delle risorse di cui all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 35/2013»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge reg. Piemonte n. 16 del 2013 e della legge reg. Piemonte n. 19 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'inserimento, nel Titolo III della spesa del bilancio 2013, di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell'entrata ed erogate da parte dello Stato ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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