Corte costituzionale
Sentenza n. 180/2015
Corte cost., sent. 23 luglio 2015, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/2015
- Data di deposito
- 23 luglio 2015
- Data di decisione
- 7 luglio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 26 del 18 agosto 2014
- art. 42, comma 5, legge della Regione Basilicata n. 26 del 18 agosto 2014
- art. 51, comma 4, legge della Regione Basilicata n. 26 del 18 agosto 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 7, decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003
- art. 17, decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003
- direttiva CE n. 31 del 26 aprile 1999
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 38519
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26, che rinvia al 31 dicembre 2015 - e, dunque, ben oltre il termine del 31 dicembre 2009, previsto dalla legge statale (art. 5, comma 1- bis , del d.l. n. 208 del 2008) - l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consente il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani che abbiano subito un non meglio specificato trattamento parziale. Il legislatore regionale detta una disciplina ad hoc a distanza di quasi cinque anni dal termine stabilito dalla normativa nazionale, invadendo in tal modo la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente» e riducendo il livello di protezione garantito dallo Stato. (È assorbita la censura riferita alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.) Sulla riconducibilità della disciplina dei rifiuti alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. e sul potere dello Stato di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 58/2015, 67/2014, 285/2013, 54/2012, 244/2011, 225/2009, 164/2009 e 437/2008.
Massima n. 38520
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26, che prevede la possibilità di attribuire, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti regionali a tempo indeterminato di ruolo, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive, stabilendo, altresì, che al dipendente incaricato spetti, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale dirigenziale. La disposizione censurata risulta difficilmente riconducibile alle fattispecie delineate dal d.lgs. n. 165 del 2001 che, dettando norme in tema di conferimento di incarichi dirigenziali, impone alle Regioni ordinarie di adeguare i propri ordinamenti a quanto ivi stabilito. La norma impugnata, infatti, non configura un'ipotesi di legittimo conferimento di mansioni superiori (di cui all'art. 52 del citato d.lgs.), in quanto delinea il conferimento di funzioni corrispondenti ad una diversa "carriera" (quella dirigenziale). Né si può ravvisare la fattispecie della reggenza, che ricorre solo in caso di vacanza di posto in organico, di temporaneità e straordinarietà, con la conseguenza che non si producono gli effetti retributivi propri del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori: invero, la norma regionale dispone che la temporaneità dell'incarico potrebbe espandersi fino a due anni e riconosce agli interessati il trattamento retributivo accessorio del personale dirigenziale. Al di là della verifica della scarsa coerenza della disciplina regionale con quella statale, la norma impugnata regola una fattispecie che, incidendo sull'assegnazione del personale ad altre mansioni e sul relativo inquadramento professionale, con effetti sul trattamento retributivo, tocca inevitabilmente aspetti che attengono allo svolgimento del rapporto di lavoro, da ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza statale esclusiva. (E' assorbita la censura di violazione dell'art. 97 Cost.) Per l'affermazione che, per effetto della «intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva», v. la citata sentenza n. 286/2013. Sulla riconducibilità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni, alla materia dell'ordinamento civile, che appartiene alla potestà esclusiva del legislatore statale, il quale ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, v. le citate sentenze nn. 228/2013 e 77/2013. Per l'affermazione che l'assegnazione temporanea di personale ad altre mansioni «tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro», concretandone «una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa», v. la citata sentenza n. 17/2014, che riconduce la relativa disciplina alla materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. In tema di assegnazione temporanea del personale a mansioni superiori di rango dirigenziale, v. la citata sentenza n. 37/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 4, della citata legge regionale n. 26 del 2014.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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