Corte costituzionale

Sentenza n. 169/2015

Corte cost., sent. 16 luglio 2015, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
169/2015
Data di deposito
16 luglio 2015
Data di decisione
24 giugno 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:169

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, ter, decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014
  • legge n. 80 del 23 maggio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38507

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 5, comma 1- ter , del d. l. 28 marzo 2014, n. 47 - inserito in sede di conversione ad opera della l. 23 maggio 2014, n. 80 - che prevede la salvezza, sino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi delle norme dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 50 del 2014 della Corte. Come emerge anche dai lavori preparatori, la norma impugnata è specificamente indirizzata a impedire la produzione delle ordinarie conseguenze della dichiarazione di illegittimità, prolungando nel tempo gli effetti prodotti da norme caducate dall'intervento della Corte, con conseguente violazione del giudicato costituzionale. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità). Per l'affermazione che sulla norma di cui all'art. 136 Cost. poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, v. la citata sentenza n. 73/1963. Per l'affermazione che, ai fini della lesione del giudicato costituzionale, non è necessaria la previsione che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia, ma è sufficiente una disposizione che miri indirettamente a raggiungere lo stesso risultato, v. la citata sentenza n. 88/1966. Per i principi affermati dalla Corte in tema di violazione del giudicato costituzionale, v. anche le citate sentenze nn. 73/2013, 245/2012, 354/2010, 922/1988 e 223/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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