Corte costituzionale

Sentenza n. 146/2015

Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 146

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
146/2015
Data di deposito
9 luglio 2015
Data di decisione
24 giugno 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:146

Norme oggetto del giudizio

  • art. 104, comma 2, decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013
  • art. 104, comma 3, decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38480

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., in quanto prevede, con specifico riferimento all'azione di petizione di eredità, che gli effetti successori della parentela naturale, di cui al novellato art. 74 cod. civ., siano riferibili anche a successioni apertesi anteriormente alla data del 1° gennaio 2013 ed oggetto di giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. L'applicabilità retroattiva, ai giudizi pendenti, del novellato art. 74 cod. civ. riflette, infatti, una scelta del legislatore delegato compatibile con la ratio della delega e in linea con i criteri direttivi della stessa. Inoltre, la normativa censurata rinviene la giustificazione della sua retroattività nella salvaguardia di un valore di rilievo costituzionale - quello della completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all'interno del matrimonio - specificamente riconducibile all'art. 30, primo comma, Cost.: un valore coerente anche al bene della «vita familiare», di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel senso della sua tutelabilità anche con riguardo alla famiglia costruita fuori dal matrimonio. - Sui rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 229/2014, 98/2008, 163/2000. - Per l'affermazione che al legislatore non è precluso emanare norme retroattive in materia civile, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, v. le citate sentenze nn. 156/2014, 264/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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