Corte costituzionale
Sentenza n. 146/2015
Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 146
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 146/2015
- Data di deposito
- 9 luglio 2015
- Data di decisione
- 24 giugno 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:146
Norme oggetto del giudizio
- art. 104, comma 2, decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013
- art. 104, comma 3, decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38480
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., in quanto prevede, con specifico riferimento all'azione di petizione di eredità, che gli effetti successori della parentela naturale, di cui al novellato art. 74 cod. civ., siano riferibili anche a successioni apertesi anteriormente alla data del 1° gennaio 2013 ed oggetto di giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. L'applicabilità retroattiva, ai giudizi pendenti, del novellato art. 74 cod. civ. riflette, infatti, una scelta del legislatore delegato compatibile con la ratio della delega e in linea con i criteri direttivi della stessa. Inoltre, la normativa censurata rinviene la giustificazione della sua retroattività nella salvaguardia di un valore di rilievo costituzionale - quello della completa parificazione dei figli naturali ai figli nati all'interno del matrimonio - specificamente riconducibile all'art. 30, primo comma, Cost.: un valore coerente anche al bene della «vita familiare», di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel senso della sua tutelabilità anche con riguardo alla famiglia costruita fuori dal matrimonio. - Sui rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 229/2014, 98/2008, 163/2000. - Per l'affermazione che al legislatore non è precluso emanare norme retroattive in materia civile, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, v. le citate sentenze nn. 156/2014, 264/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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