Corte costituzionale

Sentenza n. 141/2015

Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/2015
Data di deposito
9 luglio 2015
Data di decisione
8 giugno 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 138, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 141, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 142, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 143, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 146, legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 4, n. 1), statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n. 1), bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • Titolo IV, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 23 gennaio 1965
  • art. 9, decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
  • legge n. 220 del 13 dicembre 2010
  • art. 119, Costituzione

Massime

Massima n. 38473

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia in riferimento a numerosi parametri costituzionali - dell'art. 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che disciplinano il concorso delle Autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica, prevedendo la riduzione di specifiche spese delle Regioni speciali e degli enti locali situati nel loro territorio, con l'obbligo di versare le relative somme ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni statali impugnate manifestano la necessità, in un momento difficile per la finanza pubblica, di rivolgere l'attenzione, oltre che alla quantità, alla qualità della spesa; e non vi è motivo che solo i cittadini delle Regioni a statuto speciale si sottraggano ad una responsabilità che incombe su tutti gli italiani, nel rispetto delle previste garanzie e forme costituzionali. Del resto, una simile pretesa non può trovare giustificazione nella clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 554 - ai sensi della quale "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione" - la cui formulazione letterale induce, anzi, alla conclusione opposta, e quindi ad un vincolo di adeguare la disciplina regionale della materia a quella nazionale. La clausola di salvaguardia, infatti, costituisce una garanzia del rispetto del sistema delle fonti e, in particolare, del potere legislativo delle Regioni a statuto speciale. Essa è espressione di un principio fondante del rapporto Stato-Regioni a statuto speciale, alla cui stregua è da escludere in capo alle stesse la doverosità di norme puntuali come quelle in esame. Questo, tuttavia, non vuol dire che non sia configurabile un vincolo comportamentale in capo alle stesse, di cui è garante lo Stato, cui spetta dare l'avvio alle procedure di attuazione alle quali le Regioni non possono sottrarsi e al cui mancato raggiungimento può far seguito la sanzione della perdita dei trasferimenti erariali, contemplata dal comma 145. - Sull'applicazione della clausola di salvaguardia a favore degli enti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 178/2012 e 145/2008. - Sul concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica, v. la sentenza n. 23/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché dei rispettivi statuti, dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi, rispettivamente, n. 24 e n. 32 del 2013.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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