Corte costituzionale
Sentenza n. 139/2015
Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 139/2015
- Data di deposito
- 9 luglio 2015
- Data di decisione
- 26 maggio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:139
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38466
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod.proc.pen. nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. Infatti, il mancato riconoscimento all'imputato del diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche in caso di contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante cagiona una violazione del diritto di difesa in ragione dell'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Sussiste, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che nella medesima situazione processuale voglia chiedere il "patteggiamento" ovvero intenda chiedere il giudizio abbreviato nel caso non dissimile di contestazione "tardiva" del fatto diverso, quali ipotesi in cui è ammessa la possibilità di accedere a riti alternativi. Sulla possibilità per l'imputato di chiedere il "patteggiamento" in relazione al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione "tardiva", v. la citata sentenza n. 265/1994. Sulla possibilità per l'imputato di chiedere il "patteggiamento" in relazione alla contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti, v. la citata sentenza n. 184/2014. Sulla possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del fatto concorrente, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 237/2012 e 333/2009.
Massima n. 38467
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod.proc.pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevede che, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all'imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. Non sussiste la violazione del diritto di difesa e del principio di uguaglianza in quanto, una volta che l'imputato abbia consapevolmente lasciato spirare il termine della proposizione della richiesta, sarebbe illogico, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente, consentirgli di recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie, relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare richieste nel termine. Inoltre, qualora all'imputato fosse attribuita nell'ipotesi in esame la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione quanto alle imputazioni residue, lo stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale", limitata alla sola nuova imputazione, e una richiesta globale. Sulla possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del fatto concorrente, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 237/2012 e 333/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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