Corte costituzionale
Sentenza n. 130/2015
Corte cost., sent. 7 luglio 2015, n. 130
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 130/2015
- Data di deposito
- 7 luglio 2015
- Data di decisione
- 26 maggio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:130
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Basilicata n. 17 del 11 luglio 2014
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 32, comma 4, legge n. 183 del 12 novembre 2011
Massime
Massima n. 38455
È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la legge della Regione Basilicata dell'11 luglio 2014, n. 17, che autorizza la Regione a effettuare pagamenti per spese di investimento in conto capitale fino a un importo corrispondente a quello dei proventi derivanti dalle attività di estrazione di idrocarburi, comprese le cosiddette royalties, in deroga così ai limiti stabiliti dalla legge statale (in particolare: art. 32, quarto comma, legge n. 183 del 2011). La normativa impugnata, infatti, altera il saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, sottraendo allo Stato delle entrate certe, e viola pertanto la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, perché autorizza la Regione a effettuare delle spese che non sono comprese nell'elenco di quelle consentite dalla normativa statale. Poiché invece è proprio prerogativa statale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ne deriva l'incostituzionalità della norma censurata, a nulla rilevando la successiva modifica in melius che il legislatore statale ha apportato all'elenco delle spese consentite, dal momento che le norme impugnate vanno valutate sulla base dei parametri normativi vigenti al momento della loro emanazione, e non di quelli eventualmente intervenuti successivamente. È pertanto assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità dedotto, relativo al mancato rispetto del diritto comunitario di cui all'art. 119, primo comma, Cost. Sul rispetto delle norme statali che disciplinano il patto di stabilità interno, in quanto espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 28/2013 e 155/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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