Corte costituzionale

Sentenza n. 130/2015

Corte cost., sent. 7 luglio 2015, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/2015
Data di deposito
7 luglio 2015
Data di decisione
26 maggio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:130

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Basilicata n. 17 del 11 luglio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38455

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la legge della Regione Basilicata dell'11 luglio 2014, n. 17, che autorizza la Regione a effettuare pagamenti per spese di investimento in conto capitale fino a un importo corrispondente a quello dei proventi derivanti dalle attività di estrazione di idrocarburi, comprese le cosiddette royalties, in deroga così ai limiti stabiliti dalla legge statale (in particolare: art. 32, quarto comma, legge n. 183 del 2011). La normativa impugnata, infatti, altera il saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, sottraendo allo Stato delle entrate certe, e viola pertanto la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, perché autorizza la Regione a effettuare delle spese che non sono comprese nell'elenco di quelle consentite dalla normativa statale. Poiché invece è proprio prerogativa statale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ne deriva l'incostituzionalità della norma censurata, a nulla rilevando la successiva modifica in melius che il legislatore statale ha apportato all'elenco delle spese consentite, dal momento che le norme impugnate vanno valutate sulla base dei parametri normativi vigenti al momento della loro emanazione, e non di quelli eventualmente intervenuti successivamente. È pertanto assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità dedotto, relativo al mancato rispetto del diritto comunitario di cui all'art. 119, primo comma, Cost. Sul rispetto delle norme statali che disciplinano il patto di stabilità interno, in quanto espressione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 28/2013 e 155/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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