Corte costituzionale
Sentenza n. 125/2015
Corte cost., sent. 1° luglio 2015, n. 125
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 125/2015
- Data di deposito
- 1° luglio 2015
- Data di decisione
- 8 giugno 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:125
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 13, lett. c), decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 15, comma 22, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 1, comma 132, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 4, comma 1, n. 7), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 34, comma 3, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 8, comma 1, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, comma 1, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 26 gennaio 1980
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 119, Costituzione
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, comma 5, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 34, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 36, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 5, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 6, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 7, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
- art. 17, lett. c), statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 38447
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, l'art. 15, comma 13, lett. c) , del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento. Le norme censurate - le quali prevedono una riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale - ponendo in essere una disciplina di dettaglio, anziché di principio, ledono la competenza legislativa concorrente delle Province autonome nell'ambito della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni impugnate, inoltre, non possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), in quanto esse non tendono a garantire un minimum intangibile alla prestazione sanitaria, bensì ad imporre un tetto massimo alla stessa. (I residui motivi di censura devono ritenersi assorbiti). - Sull'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 134/2006. - In materia di tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 289/2010. - In materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 111/2014, 207/2012, 115/2012, 207/2010 e 200/2009.
Massima n. 38448
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48- bis e 50, quinto comma, dello statuto regionale, l'art. 15, comma 22, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La norma censurata - nel coinvolgere la Regione nel riparto della riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del relativo finanziamento, imponendole un concorso alla manovra di correzione dei conti - viola il principio di leale collaborazione, in quanto incide in modo unilaterale sull'autonomia finanziaria del medesimo ente regionale. Detta disciplina, infatti, può essere modificata solo con accordo della Regione autonoma, in virtù degli artt. 48- bis e 50, quinto comma, dello statuto. Il summenzionato concorso alla manovra di correzione non può, altresì, essere imposto all'ente regionale in questione, atteso che il finanziamento della spesa sanitaria nell'ambito del suo territorio non grava sul bilancio dello Stato. (I residui motivi di censura restano assorbiti). - Sulla modificabilità della disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 133/2010. - In materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 187/2012, 115/2012 e 341/2009.
Massima n. 38449
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 48- bis e 50, quinto comma, dello statuto regionale, l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui - nel ridurre il fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento - si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Risulta leso, infatti, il principio di leale collaborazione, in quanto la norma censurata - chiamando a concorrere la Regione autonoma nel contenimento dei costi nell'ambito del settore sanitario - incide in modo unilaterale sulla sua autonomia finanziaria, senza tener conto della particolare procedura pattizia prevista dallo statuto regionale. (I residui motivi di censura restano assorbiti).
Massima n. 38450
È inammissibile, per difetto di chiarezza e completezza delle argomentazioni, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre del 2012, n. 228 - che dispone la riduzione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento - impugnata dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 17, lettere b ) e c ), e 20, dello statuto regionale. La mera evocazione di parametri statutari relativi alla potestà legislativa regionale ed alle funzioni amministrative nelle materie di igiene, sanità pubblica e assistenza sanitaria, nonché del principio di leale collaborazione, non raggiunge quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale. - Sull'ammissibilità delle impugnative in via principale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 88/2014 e 312/2013. - Sul rapporto tra spese sanitarie e disciplina del bilancio regionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 51/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e di Trento;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012, nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 17, lettere b) e c), e 20, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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