Corte costituzionale
Sentenza n. 119/2015
Corte cost., sent. 25 giugno 2015, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 119/2015
- Data di deposito
- 25 giugno 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 2, comma 3, lett. a), legge n. 64 del 6 marzo 2001
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 38433
E' rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., dalla Corte di cassazione in sede di procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile. Invero, la verifica dei limiti di accesso al servizio civile, come delineati dalla disposizione censurata, costituisce per la rimettente un passaggio ineludibile ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di quella regola di giudizio che - sebbene non influente nella concreta vicenda processuale - è destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri. Al riguardo, non è un ostacolo l'astrazione del giudizio a quo rispetto alla composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle sue precedenti fasi. La nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce, infatti, nella necessità di una concreta utilità per le parti del giudizio di merito. E d'altra parte, va riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione, in sede di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, a sollevare la questione di costituzionalità. Così com'è indubitabile che la Corte di cassazione sia organicamente inserita nell'ordine giudiziario, altrettanto indubitabile è l'inerenza alla funzione giurisdizionale dell'enunciazione del principio di diritto. Infine, l'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio di cui all'art. 363 non modifica il modello incidentale del controllo di legittimità, poiché l'incidentalità discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, "altro" rispetto ad essa. - Per l'affermazione che la nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce nella necessità di un'utilità per le parti del giudizio di merito, v. la citata sentenza n. 10/2015.
Massima n. 38434
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile. Non si ravvisa, infatti, il contrasto della norma censurata con il criterio direttivo contenuto nell'art. 2, comma 3, lett. a) , della legge delega n. 64 del 2001, il quale prevede l'ammissione al «servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori». Il tenore letterale della disposizione, la sua genesi e la collocazione sistematica concorrono a riferirne la ratio alla finalità di eliminare le differenze di genere ai fini dell'accesso al servizio civile. La novità della disposizione in esame è rappresentata sia dal carattere volontario della prestazione, in quanto non più disciplinata in termini di alternatività rispetto al servizio di leva obbligatorio, sia dall'apertura dell'accesso alle donne. Essa risulta, quindi, espressamente volta ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell'identità di genere dell'aspirante.
Massima n. 38435
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile. Il concetto di difesa della Patria (art. 52 Cost.), nell'ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l'istituto del servizio civile, ha subito una significativa evoluzione nel senso dell'apertura a molteplici valori costituzionali. Esso non si risolve, infatti, soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un'altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale. In coerenza con tale evoluzione, l'art. 52 Cost. deve essere letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. L'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole. Inoltre, sotto un diverso profilo, l'estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza. L'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza. - Sull'estensione del dovere di difesa della Patria alla prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale, v. la citata sentenza n. 228/2004. - Sulla necessità di una lettura dell'art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost, v. la citata sentenza n. 309/2013. - Per l'affermazione che l'attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell'ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente», v. la citata sentenza n. 309/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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