Corte costituzionale
Sentenza n. 11/2015
Corte cost., sent. 11 febbraio 2015, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/2015
- Data di deposito
- 11 febbraio 2015
- Data di decisione
- 9 febbraio 2015
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1° dicembre 1970
- art. 10, legge n. 74 del 6 marzo 1987
Parametri
Massime
Massima n. 38225
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, impugnata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., «nell'interpretazione di diritto vivente per cui [...] l'assegno divorzile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio». Infatti, l'ipotizzato diritto vivente non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia, secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile. Per consolidato orientamento della Corte di cassazione, il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, in concreto, quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla. L'erronea interpretazione della norma denunciata, da cui muove il rimettente, travolge conseguentemente, in radice, tutte le censure formulate dallo stesso in ragione della riportata premessa. Sull'ineludibile obbligo di verifica della possibilità di una interpretazione costituzionalmente conforme in assenza di un "diritto vivente", v. le citate sentenze nn. 190/2000 e 427/1999. Sulla facoltà del giudice di uniformarsi o meno al diritto vivente, v. le citate sentenze nn. 117/2012 e 91/2004; ordinanza n. 253/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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