Corte costituzionale

Sentenza n. 100/2015

Corte cost., sent. 5 giugno 2015, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/2015
Data di deposito
5 giugno 2015
Data di decisione
13 maggio 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10-bis, decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 38394

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38. Nel procedimento di esecuzione, infatti, non è consentito sollevare un incidente di legittimità costituzionale concernente una norma applicata in sede di cognizione, con l'unica eccezione - che non ricorre nel caso in esame - in cui venga in discussione, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., la necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte EDU in materia sostanziale, in fattispecie che non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva. In senso conforme, v. la citata sentenza n. 210/2013.

Massima n. 38395

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - impugnato, in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38 - in quanto il parametro costituzionale è stato invocato dal giudice a quo senza alcun argomento di supporto. In senso conforme, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 20/2014 e 261/2012.

Massima n. 38396

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato - in relazione all'art. 3 Cost. - nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38, per irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati di infedele e omessa dichiarazione (artt. 4 e 5 del medesimo d.lgs.) per i quali sono previste più elevate soglie di punibilità. La dichiarazione di sostituto d'imposta non rientra tra quelle rilevanti ai fini dei delitti di infedele e omessa dichiarazione, né la norma censurata richiede che le ritenute non versate risultino dalla dichiarazione del sostituto. Il sostituto d'imposta che omette di versare le ritenute certificate può quindi essere chiamato a rispondere, sul piano penale, unicamente del reato di cui all'art. 10- bis , tanto se abbia regolarmente assolto i propri obblighi dichiarativi, quanto se abbia presentato una dichiarazione infedele, quanto se non abbia presentato affatto la dichiarazione (ipotesi queste ultime che possono integrare solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 471 del 1997). Con riguardo al reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dalla norma censurata pertanto non si riscontra l'incongruenza rilevata dalla sentenza n. 80 del 2014 in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10- ter , d.lgs. n. 74 del 2000), atteso che i delitti di infedele e omessa dichiarazione non possono costituire in questo caso utili termini di comparazione. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38», v. la citata sentenza n. 80/2014.

Massima n. 38397

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, impugnato, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento di ritenute certificate per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad euro 50.000, anziché ad euro 103.291,38. La denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di omesso versamento IVA (art. 10- ter del medesimo d.lgs.) - quale risultante a seguito della sentenza n. 80 del 2014 - non sussiste in quanto i delitti di omesso versamento delle ritenute certificate e di omesso versamento IVA non sono tra loro comparabili, trattandosi di fattispecie eterogenee sia sul piano tributario che su quello penale. Esse attengono infatti a tributi diversi (imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto) e hanno come destinatari soggetti (sostituto d'imposta e contribuente soggetto passivo dell'IVA) i cui ruoli sono nettamente distinti e non equiparabili, stante la peculiarità delle funzioni affidate al sostituto. Sul piano penale poi, mentre il delitto di omesso versamento delle ritenute certificate di cui al censurato art. 10- bis è l'unico reato proprio del sostituto di imposta, il soggetto passivo dell'IVA può rispondere oltre che del delitto di cui all'art. 10- ter anche dei delitti in materia di dichiarazione (artt. 2 e seguenti del d.lgs. n. 74 del 2000) e di quelli in materia di documenti e pagamento di imposte (artt. 8 e seguenti); sul versante oggettivo della fattispecie, inoltre, l'art. 10- ter richiede che l'IVA non versata risulti dalla relativa dichiarazione annuale là dove invece l'art. 10- bis richiede che le ritenute non versate risultino dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, le quali assumono particolare rilevanza nell'attuazione del rapporto tributario comportando, salvo casi particolari, la liberazione del sostituito dall'obbligazione tributaria. In questa prospettiva, l'allineamento quoad poenam e quanto a soglie di punibilità delle due ipotesi di omesso versamento, operato dal legislatore con il d.l. n. 223 del 2006 (conv. dalla l. n. 248 del 2006), rappresenta, dunque, una soluzione costituzionalmente compatibile, ma non certo costituzionalmente imposta. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, «nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38», v. la citata sentenza n. 80/2014. Nel senso della non comparabilità delle fattispecie di omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento IVA, v. la citata ordinanza n. 376/1989. Sulla peculiarità delle funzioni affidate al sostituto d'imposta, v. la citata ordinanza n. 376/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, dal Tribunale ordinario di Verona e dal Tribunale ordinario di Forlì con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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