Corte costituzionale

Ordinanza n. 41/2015

Corte cost., ord. 17 marzo 2015, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
41/2015
Data di deposito
17 marzo 2015
Data di decisione
25 febbraio 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:41

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38282

È manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in forma ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, impugnato, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, «il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti». Il giudice rimettente ha sollevato la questione sulla base di una duplice e irrisolta prospettiva interpretativa - la prima, fatta propria dalla sentenza oggetto di opposizione nel giudizio a quo , secondo cui l'amministrazione di appartenenza deve prioritariamente escutere il soggetto che ha ricevuto le prestazioni lavorative non autorizzate, a nulla rilevando l'eventuale già avvenuto pagamento; la seconda, frutto di un diverso e recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui in quest'ultima ipotesi l'amministrazione avrebbe titolo per agire direttamente nei confronti del pubblico dipendente - senza optare per l'una o l'altra delle ricostruzioni ermeneutiche indicate, ciascuna delle quali è orientata a un proprio petitum e a una differente soluzione decisoria. Nel senso della manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le citate ordinanze nn. 91/2014 e 265/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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