Corte costituzionale
Ordinanza n. 41/2015
Corte cost., ord. 17 marzo 2015, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 41/2015
- Data di deposito
- 17 marzo 2015
- Data di decisione
- 25 febbraio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:41
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38282
È manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in forma ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, impugnato, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, «il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti». Il giudice rimettente ha sollevato la questione sulla base di una duplice e irrisolta prospettiva interpretativa - la prima, fatta propria dalla sentenza oggetto di opposizione nel giudizio a quo , secondo cui l'amministrazione di appartenenza deve prioritariamente escutere il soggetto che ha ricevuto le prestazioni lavorative non autorizzate, a nulla rilevando l'eventuale già avvenuto pagamento; la seconda, frutto di un diverso e recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui in quest'ultima ipotesi l'amministrazione avrebbe titolo per agire direttamente nei confronti del pubblico dipendente - senza optare per l'una o l'altra delle ricostruzioni ermeneutiche indicate, ciascuna delle quali è orientata a un proprio petitum e a una differente soluzione decisoria. Nel senso della manifesta inammissibilità di questioni formulate in modo ancipite, v. le citate ordinanze nn. 91/2014 e 265/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 41, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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