Corte costituzionale
Ordinanza n. 36/2015
Corte cost., ord. 12 marzo 2015, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 36/2015
- Data di deposito
- 12 marzo 2015
- Data di decisione
- 11 febbraio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 1-sexies, decreto-legge n. 688 del 2 dicembre 1985
- legge n. 11 del 31 gennaio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 38272
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - introdotto dall'art. 1- sexies d.l. n. 688 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 1986 - impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., primo comma, nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Infatti, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non risulta autosufficiente in quanto non contiene le indicazioni utili ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo , necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Inoltre, il giudice a quo non considera la possibilità di applicare al caso l'art. 327 d.lgs. n. 209 del 2005, il quale, al comma 1, conferisce rilievo, nella disciplina delle attività assicurative, al cosiddetto "illecito seriale", determinando così un'incompleta ricostruzione del quadro normativo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), introdotto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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