Corte costituzionale
Ordinanza n. 276/2015
Corte cost., ord. 22 dicembre 2015, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 276/2015
- Data di deposito
- 22 dicembre 2015
- Data di decisione
- 2 dicembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:276
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, comma 10, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 18, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 19, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
Massime
Massima n. 38684
È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 50, comma 10, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Infatti, la rinuncia al ricorso (a seguito di sopravvenuto accordo con il Governo in materia di finanza pubblica) accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. Sulla estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 82/2015 e 77/2015; ordinanze nn. 93/2015, 79/2015 e 73/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale;
dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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