Corte costituzionale
Ordinanza n. 255/2015
Corte cost., ord. 3 dicembre 2015, n. 255
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 255/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 4 novembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:255
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 711, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 712, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 723, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 725, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 727, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 729, lett. e), secondo periodo, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 521, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75-bis, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 18, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 19, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 108, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 5, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 6, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 7, legge n. 690 del 26 novembre 1981
Massime
Massima n. 38656
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento a plurimi parametri statutari - dell'art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014). Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (successiva all'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014) comporta, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo.
Massima n. 38657
E' cessata la materia del contendere in ordine al ricorso promosso, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta avverso l'art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014). Infatti, la rinuncia al ricorso (successiva all'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 21 luglio 2015 ed espressamente prevista tra gli obblighi della Regione) comporta la cessazione della materia del contendere, pur se non accettata dall'ente resistente (che peraltro ha chiesto un rinvio dell'udienza al fine di consentire la formalizzazione dell'accettazione della rinuncia all'impugnazione), ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. Sulla cessazione della materia del contendere in caso di mancata (o non ancora intervenuta) accettazione della rinuncia al ricorso da parte dell'ente resistente, v. le citate sentenze nn. 75/2015, 46/2015, 310/2011, 199/2010 e 179/2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinti i processi in relazione ai ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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