Corte costituzionale
Ordinanza n. 243/2015
Corte cost., ord. 26 novembre 2015, n. 243
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 243/2015
- Data di deposito
- 26 novembre 2015
- Data di decisione
- 4 novembre 2015
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:243
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 557, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38627
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost. - dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale consente agli enti locali di escludere, con motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale. Infatti, gli artt. 4, comma 12- bis , del d.l. n. 66 del 2014 e 3, comma 5- quinquies , del d.l. n. 90 del 2014 (convertiti, rispettivamente, dalle leggi nn. 89 e 114 del 2014) hanno eliso la portata lesiva della norma censurata che, da un lato, venuta meno la potestà degli enti locali in ordine al regime assunzionale delle ex IPAB, appare conforme al dettato costituzionale e rispettosa del riparto di competenze tra Stato e Regioni; e, dall'altro, nei soli quattro mesi circa di sua vigenza, non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole, avendo la modifica legislativa eliminato ogni efficacia durevole dei provvedimenti eventualmente già adottati, di cui non consta l'esistenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promossa, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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