Corte costituzionale
Ordinanza n. 24/2015
Corte cost., ord. 27 febbraio 2015, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 24/2015
- Data di deposito
- 27 febbraio 2015
- Data di decisione
- 10 febbraio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, secondo periodo, legge n. 475 del 2 aprile 1968
- art. 11, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
- legge n. 27 del 24 marzo 2012
- art. 11, comma 2, decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38251
E' inammissibile la costituzione di Federfarma nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo introdotto dalla lettera c ) del comma 1 dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 2012, e dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.l. n. 1 del 2012, impugnati, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui hanno attribuito ai Comuni il potere di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Infatti, l'intervento ad adiuvandum di Federfarma nel giudizio a quo è successivo alla sospensione disposta con l'ordinanza di rimessione.
Massima n. 38252
E' manifestamente inammissibile, per carente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475, nel testo introdotto dalla lettera c ) del comma 1 dell'art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 27 del 2012, e dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.l. n. 1 del 2012, impugnati, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui hanno attribuito ai Comuni il potere di identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Infatti, il rimettente non chiarisce se la soluzione dei palesati dubbi di incostituzionalità della normativa denunciata sia indispensabile per la definizione del giudizio. Inoltre, non motivando sugli ulteriori profili di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica, derivante dalla constatazione che il loro eventuale accoglimento determinerebbe l'annullamento del provvedimento impugnato, e sostenendo che un tale annullamento non precluderebbe al Comune di esercitare nuovamente il potere attribuitogli dalle norme censurate, con il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti di parte ricorrente, di fatto il giudice a quo svincola la proposizione del dubbio di costituzionalità dal nesso di pregiudizialità attuale con la soluzione del giudizio principale, realizzando un inammissibile tentativo di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità. Sul thema decidendum del giudizio di costituzionalità, quale definito dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 238/2014, 220/2014, 219/2014. Sul nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 91/2013. In tema di inammissibilità, qualora il rimettente non illustri «neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza degli altri motivi di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica», v. la citata ordinanza n. 158/2013. In tema di rilevanza, nella specie sulla necessità dell'attualità della questione sollevata, v. la citata sentenza n. 213/2014
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), nel testo introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), come convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 11, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 1 del 2012, sollevata - in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 10 febbraio 2015ORDINANZAConsiderato che l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 prevede che il Giudice, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, "sospende il giudizio in corso" e che, pertanto, è a tale data che questa Corte fa riferimento per l'ammissione delle parti al giudizio incidentale;rilevato che, nel caso di specie, la stessa Federfarma deduce di essersi costituita nel processo a quo dopo il termine di cui al citato art. 23 della legge n. 87 del 1953.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile la costituzione, nel presente giudizio di costituzionalità, di Federfarma, Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani.F.to:Alessandro Criscuolo, Presidente
Testo integrale
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