Corte costituzionale
Ordinanza n. 232/2015
Corte cost., ord. 11 novembre 2015, n. 232
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 232/2015
- Data di deposito
- 11 novembre 2015
- Data di decisione
- 7 ottobre 2015
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:232
Norme oggetto del giudizio
- art. 160, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
- art. 182-ter, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 38603
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182- ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", stabiliscono che la proposta di concordato, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale. La questione è stata già dichiarata infondata dalla sentenza n. 225 del 2014 con riguardo alle medesime disposizioni (nel testo risultante dalle stesse modifiche legislative e dalla stessa interpretazione giurisprudenziale, ritenuta costituire "diritto vivente") in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sulla base dei medesimi argomenti; ed il rimettente non ha prospettato, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia. Per il rigetto di identica questione, v. la citata sentenza n. 225/2014. Sulla manifesta infondatezza della questione quando il rimettente non prospetti, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 280/2014, 240/2014, 180/2014 e 113/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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