Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/2015

Corte cost., ord. 11 novembre 2015, n. 232

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
232/2015
Data di deposito
11 novembre 2015
Data di decisione
7 ottobre 2015
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:232

Norme oggetto del giudizio

  • art. 160, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
  • art. 182-ter, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 38603

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182- ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", stabiliscono che la proposta di concordato, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del debito fiscale. La questione è stata già dichiarata infondata dalla sentenza n. 225 del 2014 con riguardo alle medesime disposizioni (nel testo risultante dalle stesse modifiche legislative e dalla stessa interpretazione giurisprudenziale, ritenuta costituire "diritto vivente") in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sulla base dei medesimi argomenti; ed il rimettente non ha prospettato, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia. Per il rigetto di identica questione, v. la citata sentenza n. 225/2014. Sulla manifesta infondatezza della questione quando il rimettente non prospetti, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 280/2014, 240/2014, 180/2014 e 113/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze