Corte costituzionale
Ordinanza n. 212/2015
Corte cost., ord. 29 ottobre 2015, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 212/2015
- Data di deposito
- 29 ottobre 2015
- Data di decisione
- 7 ottobre 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 52, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 38577
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 cod. strada (come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a , della legge n. 94 del 2009), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990). Quanto, infatti, al profilo specificamente contestato dai ricorrenti nei giudizi a quibus dell'applicazione della disciplina censurata anche in riferimento alle sentenze di patteggiamento divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge del 2009, la sentenza n. 281 del 2013 ha già caducato in parte qua la disposizione in esame. Nella sua applicazione a regime, invece, l'art. 120 cod. strada è estraneo al thema decidendum che occupa il rimettente, con conseguente irrilevanza delle censure proposte. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a , della legge 15 luglio 2009, n. 94), nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, v. la citata sentenza n. 281/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 ottobre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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