Corte costituzionale

Ordinanza n. 212/2015

Corte cost., ord. 29 ottobre 2015, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
212/2015
Data di deposito
29 ottobre 2015
Data di decisione
7 ottobre 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:212

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38577

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 cod. strada (come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a , della legge n. 94 del 2009), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990). Quanto, infatti, al profilo specificamente contestato dai ricorrenti nei giudizi a quibus dell'applicazione della disciplina censurata anche in riferimento alle sentenze di patteggiamento divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge del 2009, la sentenza n. 281 del 2013 ha già caducato in parte qua la disposizione in esame. Nella sua applicazione a regime, invece, l'art. 120 cod. strada è estraneo al thema decidendum che occupa il rimettente, con conseguente irrilevanza delle censure proposte. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a , della legge 15 luglio 2009, n. 94), nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, v. la citata sentenza n. 281/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trieste, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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