Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/2015

Corte cost., ord. 9 ottobre 2015, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
199/2015
Data di deposito
9 ottobre 2015
Data di decisione
23 settembre 2015
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
  • art. 3, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
  • art. 3, comma 6, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
  • art. 3, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
  • art. 3, comma 8, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
  • art. 3, comma 9, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
  • art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38560

E' estinto il processo degli artt. 1, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e 4 della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6 recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. Nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 38 del 2014 che all'art. 1, comma 1, ha espressamente abrogato tutta la legge regionale impugnata. Pertanto, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - Per l'affermazione che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 134/2015 e 9/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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