Corte costituzionale
Ordinanza n. 199/2015
Corte cost., ord. 9 ottobre 2015, n. 199
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 199/2015
- Data di deposito
- 9 ottobre 2015
- Data di decisione
- 23 settembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:199
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
- art. 3, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
- art. 3, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
- art. 3, comma 6, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
- art. 3, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
- art. 3, comma 8, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
- art. 3, comma 9, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
- art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 6 del 4 gennaio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38560
E' estinto il processo degli artt. 1, 3, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e 4 della legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 6 recante «Modifica alle leggi regionali 8 febbraio 2005, n. 6, art. 202, 3 marzo 2005, n. 23, art. 21 e 9 novembre 2005, n. 33 (Iniziative a favore del centro regionale di audiologia) e norme per la formazione di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. Nelle more del giudizio, la Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 38 del 2014 che all'art. 1, comma 1, ha espressamente abrogato tutta la legge regionale impugnata. Pertanto, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - Per l'affermazione che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 134/2015 e 9/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze