Corte costituzionale
Ordinanza n. 173/2015
Corte cost., ord. 16 luglio 2015, n. 173
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 173/2015
- Data di deposito
- 16 luglio 2015
- Data di decisione
- 8 luglio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:173
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 4, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
Massime
Massima n. 38513
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i termini di decadenza triennale e di prescrizione quinquennale relativi al diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche (introdotti dal precedente comma 1, lett. d ) siano retroattivamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado, in luogo dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la sentenza n. 69 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, che è stata così rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto, quando la disposizione censurata dal giudice a quo è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 261/2014, 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), del suddetto d.l. si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzionale, dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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