Corte costituzionale
Ordinanza n. 165/2015
Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 165/2015
- Data di deposito
- 15 luglio 2015
- Data di decisione
- 8 luglio 2015
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:165
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38503
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui - nel prevedere che le disposizioni dei commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del medesimo decreto - «non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». Il petitum del rimettente si fonda su una premessa logica palesemente inesatta. La norma censurata, infatti, non introduce alcuna presunzione, né in ordine alla sussistenza, né in ordine al grado delle esigenze cautelari, potendo il giudice ritenere tali esigenze del tutto insussistenti o suscettibili di essere soddisfatte con misure meno gravose della custodia carceraria, quali gli arresti domiciliari presso una struttura diretta al recupero dei tossicodipendenti. D'altra parte, il giudice a quo si limita a riproporre censure già disattese con la sentenza n. 45 del 2014, dal momento che la doglianza relativa alla violazione dell'art. 32 Cost. pone a raffronto situazioni eterogenee, quali il diritto alla salute del tossicodipendente rispetto alla condizione della donna incinta o con prole convivente in tenera età, ovvero l'ultrasettantenne, la persona affetta da malattia particolarmente grave, l'infermo o il seminfermo di mente; mentre la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. - fondata sulla asserita disparità di trattamento tra tossicodipendenti in ragione del tipo di reato - prende in considerazione fattispecie ugualmente disomogenee, avendo la richiamata sentenza sottolineato la possibilità di stabilire trattamenti differenziati in ragione della gravità dei reati e della pericolosità soggettiva da essi desumibile, a condizione che ciò non comporti un "automatismo sfavorevole". Evenienza, quest'ultima, non ravvisabile nella specie, tenuto conto della eliminazione della presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere, operata con la sentenza n. 231 del 2011, successivamente recepita dal legislatore attraverso la modifica dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47. Per la non fondatezza di analoga questione, v. la citata sentenza n. 45 del 2014. Sulle esclusioni oggettive dal regime di favore di cui all'art. 89, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, v. la citata ordinanza n. 339/1995. Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria alla persona gravemente indiziata del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, v. la citata sentenza n. 231 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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