Corte costituzionale
Ordinanza n. 162/2015
Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 162/2015
- Data di deposito
- 15 luglio 2015
- Data di decisione
- 24 giugno 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:162
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38500
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza e carente descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lett. a ), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui esclude dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato «l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». Infatti, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si è ormai reso definitivo né potrebbe essere oggetto di un provvedimento di revoca, stante la sua natura giurisdizionale e data l'assenza di variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della relativa deliberazione. Inoltre, l'ordinanza del giudice a quo non contiene notizie sufficienti sulle condizioni reddituali complessive dell'interessato, neppure con riguardo ai redditi aggiuntivi ricavati dal delitto in contestazione, e non consente di apprezzare la rilevanza della sollevata questione. Sulla impugnabilità del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, v. la citata ordinanza n. 54/2005. Sulla necessità che la revoca di un provvedimento postuli variazioni sostanziali delle condizioni di fatto valutate al momento della sua adozione, v., ex multis , l'ordinanza n. 145/2009. Sulla necessità che le questioni siano, oltre che rilevanti nel giudizio a quo , anche tempestivamente proposte dal rimettente, v. le citate ordinanze nn. 339/2000, 145/1999, 144/1999, 99/1999 e 104/1997. Sulla manifesta inammissibilità di identica questione per il fatto che il rimettente non aveva fatto riferimento alla sussistenza dei requisiti reddituali previsti per la concessione del beneficio, v. le citate ordinanze nn. 136/2007 e 251/2005. Sulla inammissibilità delle questioni per carente descrizione della fattispecie concreta, v., ex multis , le citate decisioni: sentenza n. 98/2014; ordinanza n. 147/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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