Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/2015

Corte cost., ord. 9 luglio 2015, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
147/2015
Data di deposito
9 luglio 2015
Data di decisione
26 maggio 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:147

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999
  • art. 32, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 38481

Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione delle fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui addebita l'aggio per la remunerazione del servizio di riscossione delle imposte nella misura fissa del 9 per cento e include nella base di calcolo dello stesso anche gli interessi dovuti all'ente impositore titolare del credito di imposta. I rimettenti omettono di indicare una serie di elementi - tra i quali, in particolare, la data di iscrizione a ruolo degli importi dovuti - necessari per individuare, in considerazione degli interventi normativi subiti dalla norma censurata, la versione applicabile ratione temporis ai giudizi a quibus. Quanto alla denunciata sproporzione della somma dovuta dal debitore rispetto al costo del servizio di riscossione, non viene fornita alcuna motivazione sulla ricorrenza di tale eventualità nel caso concreto. Nel senso che l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza che determina l'inammissibilità della questione, v., tra le tante, le citate decisioni: sentenza n. 301/2012; ordinanze nn. 249/2012 e 93/2012. Nel senso che la carente motivazione sulla rilevanza e l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta, impedendo alla Corte di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto in giudizio, determinano l'inammissibilità della questione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 360/2010; ordinanze nn. 101/2011, 363/2010, 338/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino e dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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