Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/2015
Corte cost., ord. 7 luglio 2015, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/2015
- Data di deposito
- 7 luglio 2015
- Data di decisione
- 10 giugno 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:136
Norme oggetto del giudizio
- art. 23, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 14 del 8 agosto 1998
- art. 24, comma 1, legge della Regione Lombardia n. 14 del 8 agosto 1998
Parametri
- art. 42, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 38463
Sono manifestamente inammissibili - in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, della legge della Regione Lombardia 8 agosto 1998, n. 14, che disciplinano l'attività di cava, impugnati nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che in caso di concessione del giacimento a terzi, al titolare del diritto sul giacimento medesimo sia corrisposto un indennizzo annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione; e, ancora, che il titolare del diritto sul giacimento, benché diffidato ai sensi dell'art. 22, comma 2, della stessa legge regionale, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione alla coltivazione, possa far pervenire, a chi abbia presentato la richiesta di sfruttamento, una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo, ad un compenso annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento. Anzitutto, la questione relativa all'art. 24, comma 1, risulta priva di adeguata motivazione sulla rilevanza, dal momento che questa disposizione, censurata «per le medesime ragioni» prospettate a proposito dell'art. 23, comma 1, riguarda una ipotesi diversa e alternativa rispetto a quella di cui al predetto art. 23, sulla cui base, invece, è stato adottato il provvedimento di concessione di cui si controverte nel giudizio a quo . Il rimettente, inoltre - limitandosi a lamentare che il previsto criterio di indennizzo non consenta al titolare del diritto sul giacimento, gravato dell'onere della concessione a terzi, di ottenere, per il suo sacrificio, un «serio ristoro» o un corrispettivo «ragionevole» - formula un petitum privo di indicazioni di tipo emendativo, devolvendo alla Corte il compito di prescegliere, fra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili, quella da adottare come risolutiva delle problematiche enunciate. Tale indeterminatezza finisce per risolversi nella richiesta di una non consentita invasione della sfera della discrezionalità legislativa, in assenza di criteri univoci di commisurazione che rendano una specifica opzione come costituzionalmente imposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, della legge della Regione Lombardia 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), sollevate, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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