Corte costituzionale
Ordinanza n. 134/2015
Corte cost., ord. 7 luglio 2015, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 134/2015
- Data di deposito
- 7 luglio 2015
- Data di decisione
- 26 maggio 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 15, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 16, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 17, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 18, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 19, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 20, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 21, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 22, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 23, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
- art. 24, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 7 agosto 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. r), Costituzione
- art. 120, comma 1, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 38461
È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lett. r ), e 120, primo comma, Cost., nonché all'art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3) - degli artt. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2014, n. 16, che, al fine di promuovere il settore agroalimentare regionale, istituiscono un contrassegno ed un marchio collettivo di qualità. Infatti, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso (determinata dalla circostanza che la sopravvenuta legge regionale n. 30 del 2014 ha modificato in plurimi punti la normativa impugnata) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. In senso conforme, v., da ultimo, la citata ordinanza n. 9/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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