Corte costituzionale
Ordinanza n. 105/2015
Corte cost., ord. 5 giugno 2015, n. 105
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 105/2015
- Data di deposito
- 5 giugno 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:105
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 6, (disegno di legge nn. 304-8-280), delibera legislativa Regione Siciliana n. 304 del 3 dicembre 2013
- art. 11, (disegno di legge nn. 304-8-280), delibera legislativa Regione Siciliana n. 304 del 3 dicembre 2013
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 14, lett. g), statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 38403
È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, primo e secondo comma, lett. e ), Cost. e all'art. 14, lett. g ), dello Statuto regionale - questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 6, e 11 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 304-8-280, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 dicembre 2013, recante «Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale». Per effetto della sentenza n. 255/2014 della Corte costituzionale, infatti, è venuto meno il peculiare sistema di controllo preventivo previsto per la sola Regione siciliana, applicandosi ora il comune regime del controllo successivo di cui agli artt. 127 Cost. e 31 l. n. 87 del 1953: ciò impedisce la prosecuzione del giudizio e, per effetto della mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, anche la eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. - In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 228/2002, 182/2002 e 65/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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