Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/2015

Corte cost., ord. 5 giugno 2015, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
105/2015
Data di deposito
5 giugno 2015
Data di decisione
13 maggio 2015
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 6, (disegno di legge nn. 304-8-280), delibera legislativa Regione Siciliana n. 304 del 3 dicembre 2013
  • art. 11, (disegno di legge nn. 304-8-280), delibera legislativa Regione Siciliana n. 304 del 3 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38403

È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, primo e secondo comma, lett. e ), Cost. e all'art. 14, lett. g ), dello Statuto regionale - questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 6, e 11 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 304-8-280, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 dicembre 2013, recante «Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell'informazione locale». Per effetto della sentenza n. 255/2014 della Corte costituzionale, infatti, è venuto meno il peculiare sistema di controllo preventivo previsto per la sola Regione siciliana, applicandosi ora il comune regime del controllo successivo di cui agli artt. 127 Cost. e 31 l. n. 87 del 1953: ciò impedisce la prosecuzione del giudizio e, per effetto della mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, anche la eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. - In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 228/2002, 182/2002 e 65/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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