Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/2015
Corte cost., ord. 5 giugno 2015, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/2015
- Data di deposito
- 5 giugno 2015
- Data di decisione
- 13 maggio 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:104
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38402
Sono manifestamente inammissibili - per insufficiente descrizione della fattispecie e indeterminatezza del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, che sia totalmente o gravemente invalida e che, per le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, necessiti della costante presenza della madre. Infatti, l'ordinanza di rimessione non fornisce adeguate informazioni sulla gravità della disabilità dalla quale è afflitta la minore; tale difetto d'informazione è rilevante poiché il rimettente postula l'assimilabilità tra il particolare bisogno di assistenza del minore infraseienne - in ragione dello sviluppo in pieno corso delle sue funzioni cognitive e affettive - e quello che andrebbe assicurato anche ai minori di età superiore ai sei anni, portatori di disabilità. Le indicate carenze informative si riverberano altresì sull'indeterminatezza del petitum il quale fa riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni, tipiche dell'età, di un minore «totalmente o gravemente invalido». Dunque, il rimettente sollecita inammissibilmente una addizione a carattere non sufficientemente determinato e pertinente, nel contempo, ad uno spazio di discrezionalità riservato al legislatore. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per incompiuta descrizione della fattispecie concreta, v., ex multis , le decisioni citate: sentenza n. 98/2014; ordinanze nn. 84/2014 e 93/2012. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per l'indeterminatezza del petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 29/2015, 96/2014, 318/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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