Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2015
Corte cost., ord. 5 giugno 2015, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2015
- Data di deposito
- 5 giugno 2015
- Data di decisione
- 29 aprile 2015
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Campania n. 13 del 26 marzo 1993
- art. 1, comma 129, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
Parametri
Massime
Massima n. 38400
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13, come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 2011, censurato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., nella parte in cui prevede che le unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulottes, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Successivamente all'ordinanza di rimessione, uno degli evocati parametri interposti [l'art. 3, comma 1, lettera e .5), del d.P.R. n. 380 del 2001 ove sono definiti gli interventi di nuova costruzione subordinati al permesso di costruire], già modificato dall'art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 dopo l'adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo , è stato nuovamente riformulato dall'art. 10- ter , comma 1, del d.l. n. 47 del 2014. Pertanto, spetta al rimettente la valutazione dell'incidenza della normativa sopravvenuta e, in particolare, del mutamento del parametro interposto. Sulla spettanza al rimettente del compito di valutare l'incidenza della normativa sopravvenuta e, in particolare, del mutamento del parametro interposto, v., da ultimo, la citata ordinanza n. 35/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania - sezione staccata di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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