Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2015

Corte cost., ord. 5 giugno 2015, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/2015
Data di deposito
5 giugno 2015
Data di decisione
29 aprile 2015
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Campania n. 13 del 26 marzo 1993
  • art. 1, comma 129, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011

Parametri

Massime

Massima n. 38400

Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 26 marzo 1993, n. 13, come sostituito dall'art. 1, comma 129, della legge regionale n. 4 del 2011, censurato, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost., nella parte in cui prevede che le unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulottes, maxi caravan e case mobili, anche se collocate permanentemente entro il perimetro dei campeggi regolarmente autorizzati, non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Successivamente all'ordinanza di rimessione, uno degli evocati parametri interposti [l'art. 3, comma 1, lettera e .5), del d.P.R. n. 380 del 2001 ove sono definiti gli interventi di nuova costruzione subordinati al permesso di costruire], già modificato dall'art. 41, comma 4, del d.l. n. 69 del 2013 dopo l'adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio a quo , è stato nuovamente riformulato dall'art. 10- ter , comma 1, del d.l. n. 47 del 2014. Pertanto, spetta al rimettente la valutazione dell'incidenza della normativa sopravvenuta e, in particolare, del mutamento del parametro interposto. Sulla spettanza al rimettente del compito di valutare l'incidenza della normativa sopravvenuta e, in particolare, del mutamento del parametro interposto, v., da ultimo, la citata ordinanza n. 35/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania - sezione staccata di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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