Corte costituzionale

Ordinanza n. 101/2015

Corte cost., ord. 5 giugno 2015, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
101/2015
Data di deposito
5 giugno 2015
Data di decisione
25 febbraio 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:101

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38398

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'«intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro» del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. L'ordinanza censura l'intero complesso normativo riguardante la tutela dei terzi nei confronti delle misure di prevenzione patrimoniali, omettendo di individuare le singole norme, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione dei parametri costituzionali evocati. Infatti, il corpus normativo censurato comprende disposizioni eterogenee, parte delle quali prive di attinenza con le doglianze formulate, focalizzate sulla denuncia degli effetti negativi conseguenti all'adozione, nella materia considerata, di soluzioni modellate sulle cadenze tipiche della procedura fallimentare. In tal modo, il rimettente critica le scelte di politica legislativa invocando un intervento "di sistema" esorbitante, per sua natura, dai limiti del giudizio di legittimità costituzionale. Con riferimento all'onere gravante sul rimettente di individuare, all'interno di un determinato corpo normativo, le singole norme, o parti di esse, la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata violazione dei parametri costituzionali evocati, v. ex plurimis , le citate decisioni: sentenza n. 218/2014; ordinanze nn. 21/2003, 337/2002 e 97/2000. Sulla inammissibilità di questioni volte a realizzare interventi manipolativi di sistema, v. la citata ordinanza n. 182/2009.

Massima n. 38399

Sono manifestamente inammissibili - per il carattere oscuro e indeterminato del petitum - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., nella parte in cui limita la tutela dei terzi ai diritti di credito, nel caso di confisca disposta all'esito di un procedimento di prevenzione, che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Infatti, il rimettente, chiedendo una «pronuncia additiva» che estenda la protezione ai crediti che possono essere provati «con criteri meno rigidi di quelli previsti dall'art. 2704 [del codice civile], ma comunque idonei a fornire adeguata certezza della sussistenza del credito e della sua anteriorità al sequestro», non chiarisce i «criteri» che dovrebbero surrogare quelli previsti dalla richiamata disposizione del codice civile, temperandone il rigore, ma rimanendo comunque idonei ad assicurare una «adeguata certezza» in ordine all'esistenza del credito e alla sua anteriorità rispetto alla misura di prevenzione patrimoniale. Sulla manifesta inammissibilità della questione per oscurità o indeterminatezza del petitum , v., tra le molte, le citate pronunce: sentenza n. 218/2014; ordinanze nn. 96/2014 e 195/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'«intera disciplina prevista dal I e II capo del titolo IV del I libro» del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trapani con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trapani con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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