Corte costituzionale
Sentenza n. 99/2014
Corte cost., sent. 16 aprile 2014, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/2014
- Data di deposito
- 16 aprile 2014
- Data di decisione
- 9 aprile 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 5, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
Parametri
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
Massime
Massima n. 37885
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.e e agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nella parte in cui prevede per i titolari di cariche elettive la gratuità di qualsiasi incarico conferito dalla pubblica amministrazione, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, salvo il rimborso delle spese sostenute, e la limitazione a 30 euro di eventuali gettoni di presenza. La norma impugnata, infatti, va qualificata come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Il comma denunciato, inoltre, nell'introdurre il principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle indicate pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive (inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo), comporta che i soggetti che svolgono detti incarichi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, e a tale principio risponde anche la previsione che gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta, posta l'esiguità di tale limite. Non è ravvisabile, altresì, alcuna violazione dei menzionati parametri statutari in quanto la Provincia autonoma di Bolzano, per espressa previsione dell'art. 79, comma 4 dello statuto, è tenuta ad adeguare la propria legislazione ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato. Nel caso di specie, in particolare, la normativa statale censurata introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica che costituisce un limite applicabile alla legislazione provinciale, senza necessità che venga previamente attivata la procedura legislativa concordata tra Governo e Provincia, prevista dall'art. 104, primo comma, dello statuto medesimo per la modifica delle misure amministrative finalizzate ad assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, adottate dalla Provincia in applicazione dell'accordo tra Provincia autonoma e Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'art. 79 del medesimo statuto. Al riguardo, va sottolineato che il comma 3 del richiamato art. 79 - in base al quale la Provincia autonoma di Bolzano concorda con lo Stato gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo - detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno; per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali, legiferando entro i limiti stabiliti dallo statuto, in particolare agli articoli 4 e 5. - Sulla qualificazione dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica», v. la citata sentenza n. 151/2012. - Sul principio dell'accordo quale strumento per regolare la partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente rafforzata, v., ex plurimis , sentenze nn. 118/2012, 82/2007 e 353/2004. - Sull'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, v. la citata sentenza n. 221/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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