Corte costituzionale
Sentenza n. 86/2014
Corte cost., sent. 10 aprile 2014, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/2014
- Data di deposito
- 10 aprile 2014
- Data di decisione
- 7 aprile 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
- art. 15, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
- art. 18, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
- art. 37, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
- art. 25, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
Parametri
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 37853
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, in tema di energia da fonti rinnovabili, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. Infatti, la rinuncia al ricorso, formalmente accettata dalla controparte, seppur parziale, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo relativamente alle questioni oggetto di rinuncia.
Massima n. 37854
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, nella sua formulazione originaria, in quanto prevede la possibilità, per i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, di ottenere l'aumento della portata massima derivabile «prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque». La disposizione censurata, infatti, risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, oltre che priva di un contenuto rivolto a innalzarne il livello di tutela, in quanto è in contrasto con l'art. 12- bis del r.d. n. 1775 del 1933 - come modificato dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 - il quale, a sua volta, dispone che il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nell'ambito del citato art. 8, comma 16. - Per il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale è consentito alle Regioni ed alle Province autonome soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 151/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE);
2) dichiara l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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