Corte costituzionale

Sentenza n. 86/2014

Corte cost., sent. 10 aprile 2014, n. 86

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
86/2014
Data di deposito
10 aprile 2014
Data di decisione
7 aprile 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:86

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
  • art. 15, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
  • art. 18, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
  • art. 37, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012
  • art. 25, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 del 4 ottobre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37853

Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, in tema di energia da fonti rinnovabili, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. Infatti, la rinuncia al ricorso, formalmente accettata dalla controparte, seppur parziale, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo relativamente alle questioni oggetto di rinuncia.

Massima n. 37854

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20, nella sua formulazione originaria, in quanto prevede la possibilità, per i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, di ottenere l'aumento della portata massima derivabile «prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque». La disposizione censurata, infatti, risulta lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, oltre che priva di un contenuto rivolto a innalzarne il livello di tutela, in quanto è in contrasto con l'art. 12- bis del r.d. n. 1775 del 1933 - come modificato dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 - il quale, a sua volta, dispone che il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nell'ambito del citato art. 8, comma 16. - Per il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale è consentito alle Regioni ed alle Province autonome soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 151/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE);

2) dichiara l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze