Corte costituzionale

Sentenza n. 72/2014

Corte cost., sent. 2 aprile 2014, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/2014
Data di deposito
2 aprile 2014
Data di decisione
26 marzo 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 6, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 5, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 7, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 8, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 9, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 11, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 12, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 13, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 14, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 19, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 6, comma 20, primo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 6, comma 21, secondo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010

Parametri

  • Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 119, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 37830

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - impugnato dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e al Titolo VI dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige - che, contenendo disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, prevedono che esse non si applichino in via diretta alla Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Infatti, poiché l'art. 6 impugnato stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale non risulta lesa, in quanto anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei suddetti principi. L'art. 79 dello statuto speciale riguarda il solo patto di stabilità interno, mentre per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali. - Sulla ravvisabilità nell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 di principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 221/2013 e 36/2013, 262/2012, 217/2012, 211/2012 e 139/2012. - Sull'assoggettamento degli enti ad autonomia differenziata al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 139/2012. - Sulla riferibilità dell'art. 79 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige al solo patto di stabilità interno, e sulla necessità che la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome si conformino alle disposizioni statali, per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 221/2013. - Sulla necessità che, in caso di giudizi promossi sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli intervengano e siano prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012. - Sull'irrilevanza della tempestività della ratifica del Consiglio provinciale e del relativo deposito, per i ricorsi promossi prima della sentenza 142/2012, in quanto sussistono gli estremi dell'errore scusabile, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 202/2012, 178/2012 e 142/2012. - Sulla possibilità per la Regione di riservare l'impugnazione di un decreto-legge a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 139/2012.

Massima n. 37831

Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 20, primo periodo, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11, e dell'art. 6, comma 21, secondo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 - impugnato dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 119 Cost., al Titolo VI dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, agli artt. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, e 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 - che, contenendo previsioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, stabilisce che esse non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, costituendo disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ed esclude dall'obbligo di versamento al bilancio dello Stato gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché le associazioni di cui all'art. 270 del d.lgs. n. 267 del 2000. Infatti, i citati commi 20 e 21 vanno intesi nel senso che le disposizioni dell'art. 6 non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali. - Sull'operatività delle disposizioni dell'art. 6 non in via diretta, ma quali disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali, v. la citata sentenza n. 139/2012. - Sulla necessità che, in caso di giudizi promossi sulla base di una delibera adottata in via d'urgenza dalla Giunta, ai sensi dell'art. 44, n. 5), dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, gli atti di ratifica dei rispettivi Consigli intervengano e siano prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012. - Sull'irrilevanza della tempestività della ratifica del Consiglio provinciale e del relativo deposito, per i ricorsi promossi prima della sentenza 142/2012, in quanto sussistono gli estremi dell'errore scusabile, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 203/2012, 202/2012, 178/2012 e 142/2012. - Sulla possibilità per la Regione di riservare l'impugnazione di un decreto-legge a dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, v. la citata sentenza n. 139/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara non fondate le questioni relative ai commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19 dello stesso articolo, promossa, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11 dello stesso articolo, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali (ed in particolare modo il Servizio sanitario provinciale) e le società pubbliche, che fanno capo all'ordinamento provinciale in base al vigente assetto statutario, promossa, per violazione dell'art. 119 Cost., del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione relativa al comma 21, secondo periodo, dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promossa, per violazione dell'art. 119 Cost, del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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