Corte costituzionale
Sentenza n. 71/2014
Corte cost., sent. 2 aprile 2014, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 71/2014
- Data di deposito
- 2 aprile 2014
- Data di decisione
- 26 marzo 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:71
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 37829
È inammissibile il conflitto di attribuzione promosso - in riferimento agli artt. 76 e 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) - dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 26 luglio 2012 che sanziona gli enti locali, tra cui alcuni Comuni siciliani, per la mancata osservanza di obblighi imposti dalla normativa statale recante principi di coordinamento della finanza pubblica. Il decreto, in particolare, prevede una riduzione dei trasferimenti erariali corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico per i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2011 (art. 1) e sanziona quelli che non hanno inviato, entro il termine previsto, la certificazione conforme relativa al saldo finanziario per l'anno 2011 (art. 3). Il conflitto di attribuzione tra enti non costituisce sede idonea per impugnare atti meramente esecutivi di competenze conferite e definite dalla legge, in quanto, in tali casi, è onere della parte proporre ricorso in via principale nei riguardi di tale legge, entro il termine perentorio a tal fine previsto. Nel caso di specie, il ricorso è innanzitutto inammissibile nella parte concernente l'art. 3 del decreto dirigenziale in quanto adottato in fedele applicazione dell'art. 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010, che ha posto l'obbligo di trasmettere la certificazione del saldo finanziario e ha disciplinato la sanzione, in caso di inosservanza, per tutti i Comuni indicati dal precedente comma 87. Analoga conclusione vale per l'art. 1 del decreto oggetto di conflitto. Infatti, esso fa puntuale applicazione dell' 31, comma 27, della legge n. 183 del 2011, il quale aggiungendo un secondo periodo all'art. 7, comma 2, lett. a ), del d.lgs. n. 149 del 2011 espressamente dedicato agli enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna, assoggetta questi ultimi alla sanzione prevista dal primo periodo della norma. Posto che il menzionato art. 31 è stato poi abrogato dall'art. 1, comma 440, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 a decorrere dal 1° gennaio 2013 la Regione siciliana non ha impugnato in via principale nessuna delle due norme limitandosi a proporre l'odierno conflitto di attribuzione avverso un atto meramente esecutivo di tali disposizioni primarie. La pronuncia di inammissibilità del ricorso assorbe la decisione sull'istanza di sospensione dell'atto oggetto di conflitto. - Sull'affermazione in base alla quale il conflitto di attribuzione tra enti non costituisce sede idonea per impugnare atti meramente esecutivi di competenze conferite e definite dalla legge, posto che, in tali casi, è onere della parte proporre ricorso in via principale nei riguardi di tale legge, entro il termine perentorio a tal fine previsto, v., ex plurimis , sentenze nn. 144/2013, 149/2009, 375/2008, 334/2000 e 206/1975. - Sull'estensione alla stessa Regione siciliana degli effetti della sopraggiunta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 7 del d.lgs. n. 149 del 2011 nei confronti delle autonomie speciali, in ragione della comunanza del parametro di costituzionalità violato, v. la citata sentenza n. 219/2013, punto 10 del Considerato in diritto .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 26 luglio 2012 (Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilità - anno 2011), in riferimento agli artt. 76 e 119 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e all'art. 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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