Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2014
Corte cost., sent. 28 marzo 2014, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2014
- Data di deposito
- 28 marzo 2014
- Data di decisione
- 24 marzo 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 1, lett. a), legge della Regione Puglia n. 7 del 6 febbraio 2013
- art. 12, comma 1, lett. c), legge della Regione Puglia n. 7 del 6 febbraio 2013
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 8-bis, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 81, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 37809
È inammissibile, per carente motivazione del ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lett. a ), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto - stabilendo che «Ai fini della continuità assistenziale le convenzioni già in essere alla data del 10 febbraio 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia» - autorizzerebbe la stipula da parte di alcune strutture sanitarie di accordi contrattuali senza la (o a prescindere dalla) positiva conclusione della procedura di accreditamento nei confronti delle strutture stesse, in violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti negli artt. 8- bis , 8- ter , 8- quater e 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Il ricorrente si limita ad enucleare nel dettaglio la disciplina statale, ma motiva il ricorso solo sull'esistenza in tale legislazione del principio dell'accreditamento delle strutture sanitarie, senza indicare le ragioni in base alle quali ritiene che le norme regionali impugnate ne comporterebbero la violazione. Il ricorso è dunque privo di qualsiasi svolgimento argomentativo circa i motivi della violazione, da parte delle norme impugnate, del principio di accreditamento evocato quale parametro interposto dalla legislazione statale nella materia concorrente della «tutela della salute». - Sull'inammissibilità di questioni per carenza di motivazione del ricorso, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 114/2013, 309/2012, 115/2012, 99/2012 e 312/2010.
Massima n. 37810
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lett. c ), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto, sopprimendo il capitolo di bilancio che prevedeva il trasferimento alle Aziende sanitarie locali di somme destinate ai rimborsi delle spese di trasporto e di viaggio per coloro che avevano subito un trapianto e per il donatore dell'organo (rimborsi previsti dalla legge regionale n. 25 del 1996) senza abrogare gli artt. 1 e 2 della legge regionale del 1996 (che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare detto rimborso), avrebbe fatto mancare la copertura finanziaria ad una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi. La legge regionale n. 25 del 1996, all'art. 2, comma 2, stabilisce che il rimborso delle spese da essa previste «è corrisposto, entro i limiti indicati dall'articolo 1 e delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale, ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui». Risulta, pertanto, evidente l'erroneità del presupposto interpretativo in cui è incorso il ricorrente, rappresentato dal ritenere la Regione obbligata ad erogare il rimborso nei confronti di tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge anche se nel bilancio regionale non siano destinate risorse a tale finalità. Tale lettura è, infatti, smentita dal suindicato art. 2, comma 2, dal quale si desume che i rimborsi in oggetto sono una prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità. A ciò consegue che l'eliminazione dello stanziamento comporta soltanto che per l'anno 2013 non potranno essere erogati rimborsi, ferma restando la possibilità, per gli anni successivi, di destinare nuovamente risorse finanziarie disponibili per questa finalità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.16, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 7 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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