Corte costituzionale

Sentenza n. 61/2014

Corte cost., sent. 28 marzo 2014, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
61/2014
Data di deposito
28 marzo 2014
Data di decisione
24 marzo 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 9, comma 2, primo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 2, quarto periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 2, bis, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 3, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 4, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 28, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 29, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37801

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. ed all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto esso stabilisce che, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. La norma impugnata, infatti, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica». - Sull'ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. le sentenze nn. 215/2012 e 173/2012. - Sulla produzione in giudizio degli atti di ratifica dei Consigli provinciali non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012; nonché sulla scusabilità dell'errore determinato dalla mancata tempestività della ratifica e del relativo deposito per i ricorsi promossi prima della sentenza n. 142 del 2012, v. le citate sentenze nn. 202/2012, 203/2012, 142/2012, 178/2012 e 219/2013. - Sulla riconducibilità della previsione di cui all'art. 9, primo comma, del d.l. n. 78 del 2010 alla materia «coordinamento della finanza pubblica», v. la citata sentenza n. 215/2012.

Massima n. 37802

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto prevede, nel primo periodo, che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, e che le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotte del 10 per cento. Infatti, tale norma è stata rimossa dalla sentenza n. 223 del 2012, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. - Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale divenute prive di oggetto, v. le citate sentenze nn. 294/2012, 303/2012, 125/2013.

Massima n. 37803

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare. Infatti, tale disposizione, attenendo alla retribuzione spettante a lavoratori il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile». La norma, pertanto, è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva attribuitagli dall'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - Sulla riconducibilità del trattamento economico dei dirigenti pubblici alla materia dell'«ordinamento civile», v. la sentenza n. 18/2013.

Massima n. 37804

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2- bis , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto dispone che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Infatti, tale norma è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella materia di «coordinamento della finanza pubblica» ed ha natura di principio fondamentale poiché introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio. - Sulla natura di principio fondamentale della materia dell'art. 9, comma 2- bis , del d.l. n. 78 del 2010, v. la sentenza n. 215/2012.

Massima n. 37805

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, num. 1), ed al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige. Tale norma, stabilendo che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi, è riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile». Essa, peraltro, rafforza il principio già espresso dall'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il trattamento economico corrisposto ai dirigenti pubblici remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi attribuito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. - Sulla riconducibilità dei rapporti di impiego del personale dirigenziale regionale e provinciale alla materia «ordinamento civile», v. la sentenza n. 173/2012. - Sui vincoli discendenti dalla competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» sugli enti ad autonomia differenziata, anche con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, v. la sentenza n. 77/2013.

Massima n. 37806

È inammissibile, per omessa specificazione del parametro costituzionale violato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in quanto prevede che i rinnovi contrattuali del personale per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. Nel ricorso introduttivo, infatti, la Provincia autonoma si è limitata a dedurre una generica lesione delle proprie prerogative ed ha omesso di specificare il parametro violato.

Massima n. 37807

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che, per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Infatti, tale norma, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», si limita a porre, quale principio fondamentale della materia, un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa al personale, lasciando alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previsti. - Sul «coordinamento della finanza pubblica», v. le citate sentenze n. 173/2012, 18/2013.

Massima n. 37808

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. Invero, tale norma è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» là dove essa prevede che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato. La disciplina delle assunzioni è estranea ai profili strettamente connessi con lo svolgimento dell'attività amministrativa e deve essere ricondotta anche per tali profili alla normativa in tema di ordinamento delle società di capitali, oggetto di norme di diritto privato. - Sulla riconducibilità della disciplina in tema di regime giuridico delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla materia dell'«ordinamento civile», v. la sentenza. n. 326/2008. - Sulla riconducibilità della disciplina delle assunzioni di cui all'art. 9, comma 29, del d.l. n. 78/2010 alla materia dell'«ordinamento civile», v. la citata sentenza n. 173/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, del d.l. n. 78 del 2010 promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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