Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2014
Corte cost., sent. 21 marzo 2014, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2014
- Data di deposito
- 21 marzo 2014
- Data di decisione
- 12 marzo 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 449 del 30 ottobre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 37780
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, anche per il caso in cui l'imputato sia stato prosciolto a seguito di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, fa decorrere, in assenza di notifica, il termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla data di pubblicazione della sentenza, anziché dalla data in cui l'Amministrazione ne ha avuto notizia. È, infatti, possibile un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata, interpretazione già sperimentata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in considerazione del fatto che l'attuale quadro normativo è profondamente diverso da quello esistente al momento in cui la norma censurata è nata. Nella disciplina del rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, infatti, il recente art. 55- ter , comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 ha superato il principio della pregiudiziale penale contenuto nel d.p.r. n. 3 del 1957 che era stato solo in parte mitigato dalla disciplina introdotta dalla legge n. 19 del 1990 a seguito della sentenza n. 971 del 1988 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità della destituzione "automatica". Nell'attuale contesto, inoltre, la Pubblica Amministrazione, deve privilegiare, alle preclusioni temporali e in genere ai formalismi procedimentali, la visione sostanzialistica della adeguata ponderazione dei fatti, anche alla luce delle innovazioni introdotte con la legge 241 del 1990. In altri termini, il buon andamento dell'azione amministrativa sollecita un'interpretazione che valorizza l'intervenuta conoscenza da parte dell'amministrazione della sentenza di non doversi procedere, potendosi, così, assicurare un corretto bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento. D'altra parte, anche nella giurisprudenza costituzionale è ravvisabile un'evoluzione nella valutazione del bilanciamento degli interessi che si contrappongono nel procedimento disciplinare, arrivando a ritenere irragionevole e contrario al principio di buon andamento dell'amministrazione il far decorrere il termine per instaurare il procedimento dalla conclusione del giudizio penale con sentenza irrevocabile, anziché dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione. - Sull'interpretazione di una norma, tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento giuridico, vedi ordinanza n. 191/2013. - Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale della destituzione automatica, vedi sentenza n. 971/1988. - Sulla valutazione del bilanciamento degli interessi che si contrappongono nel procedimento disciplinare, vedi le citate sentenze nn. 186/2004 e 264/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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