Corte costituzionale
Sentenza n. 47/2014
Corte cost., sent. 13 marzo 2014, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/2014
- Data di deposito
- 13 marzo 2014
- Data di decisione
- 10 marzo 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 60, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 37772
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui non consente di applicare le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti cod. pen., relative alla sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna a pena pecuniaria per reati di competenza del giudice di pace, neppure quando il beneficio sia stato invocato dalla difesa. Il denunciato eccesso di delega non sussiste in quanto il divieto censurato è coerente con l'impianto complessivo della giurisdizione penale del giudice di pace, quale delineato dalla legge delega e, in attuazione di essa, dal decreto delegato secondo il principio, espresso nel corso dei lavori preparatori, del "diritto mite ma effettivo". Il giudice di pace è chiamato, infatti, a conoscere di reati di ridotta gravità, espressivi, per lo più, di conflitti interpersonali a carattere privato; in ordine a tali reati, è stato configurato un nuovo e autonomo assetto sanzionatorio, nel segno della complessiva mitigazione dell'afflittività, lungo le tre linee direttrici della totale rinuncia alla pena detentiva, della centralità della pena pecuniaria e del ricorso, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, a speciali sanzioni "paradetentive"; delle condanne, inoltre, non si fa mai menzione nei certificati del casellario giudiziale rilasciati su richiesta dei privati e le relative iscrizioni vengono automaticamente eliminate decorsi cinque o dieci anni; infine, è stato previsto un rito orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione, oltre che a finalità deflattive, imponendosi al giudice - al di fuori delle ipotesi di improcedibilità per i casi di "particolare tenuità del fatto" - di tentare la conciliazione delle parti, ove il reato sia perseguibile a querela, in modo da favorirne la remissione, e stabilendosi che le condotte riparatorie o risarcitorie dell'imputato siano atte a determinare l'estinzione del reato. In siffatto contesto il divieto sancito dalla norma denunciata risulta funzionale ad evitare che le sanzioni applicabili dal giudice di pace restino prive di ogni concreta attitudine dissuasiva e, con essa, anche della capacità di fungere da stimolo alla collaborazione con l'opera di mediazione del giudice. Esso pertanto non collide con gli indirizzi generali della legge delega, ma si colloca in linea di continuità e di complementarità rispetto ad essi. - Sui margini di discrezionalità riconosciuti al legislatore delegato, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 119/2013, 272/2012, 293/2010 e 98/2008. - Sulla mancata preclusione, per il legislatore delegato, della possibilità di adottare norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, v. le citate decisioni: sentenze nn. 230/2010, 98/2008 e 426/2006; ordinanza n. 73/2012. - Nel senso che il silenzio del legislatore delegante su uno specifico tema non può impedire, a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del legislatore delegato, v. citate sentenze nn. 134/2013 e 272/2012. - Sulla norma che esclude la possibilità di fare ricorso all'applicazione della pena su richiesta nel procedimento davanti al giudice di pace, v. citate ordinanze nn. 312/2005 e 228/2005.
Massima n. 37773
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente di applicare le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti cod. pen., relative alla sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna a pena pecuniaria per reati di competenza del giudice di pace, neppure quando il beneficio sia stato invocato dalla difesa. La denunciata disparità di trattamento tra i reati di competenza del giudice di pace e quelli di competenza del tribunale in composizione monocratica, egualmente puniti con pena pecuniaria, non sussiste considerate le peculiari caratteristiche della giurisdizione penale del giudice di pace, secondo quanto già reiteratamente affermato in relazione al procedimento davanti a tale giudice, estendibile, mutatis mutandis , alla norma censurata, che ha natura sostanziale. Invero, la simmetria tra la pena pecuniaria inflitta per reati di competenza del giudice di pace, non sospendibile, e quella inflitta per reati attribuiti alla competenza del tribunale, che può essere invece sospesa, è solo "formale", in quanto il divieto censurato non può essere valutato isolatamente, senza tenere conto delle connotazioni complessive del "microcosmo punitivo" in cui si inserisce. I tratti d'assieme dell'apparato sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace, composto da sanzioni con modesto tasso di afflittività e carenti di effetti desocializzanti, da un lato, e le peculiari coordinate del procedimento volte a privilegiare soluzioni deflattive e conciliative, anziché repressive, dall'altro, valgono ad escludere la violazione del principio di eguaglianza alla luce della funzione del divieto censurato che è quella di evitare che le sanzioni restino prive di concreta attitudine dissuasiva e della capacità di fungere da stimolo alla collaborazione con l'opera di mediazione del giudice. Il divieto della sospensione condizionale si inserisce in un sistema diversamente strutturato nel suo complesso, con il quale la scelta legislativa di privilegiare l'effettività della pena, allorché alla sua irrogazione si pervenga, può essere ritenuta ragionevolmente coerente. - Sulle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace che giustificano sensibili deviazioni dal modello ordinario, vedi le seguenti decisioni, citate ex plurimis : sentenze nn. 64/2009 e 298/2008; ordinanze nn. 56/2010, 32/2010 e 28/2007. - Nel senso della manifesta inammissibilità, per ragioni processuali, di questioni proposte in relazione alla norma censurata, v. le citate ordinanze nn. 370/2004 e 290/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Grosseto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Massimiliano BONI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2014.
Il Cancelliere
F.to: Massimiliano BONI
Testo integrale
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