Corte costituzionale

Sentenza n. 35/2014

Corte cost., sent. 6 marzo 2014, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
35/2014
Data di deposito
6 marzo 2014
Data di decisione
26 febbraio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:35

Norme oggetto del giudizio

  • approvata in prima lettura, delibera legislativa statutaria regione Calabria n. 230 del 9 ottobre 2012
  • approvata in seconda lettura, delibera legislativa statutaria regione Calabria n. 279 del 18 marzo 2013
  • art. 1, approvata in seconda lettura, delibera legislativa statutaria regione Calabria n. 279 del 18 marzo 2013
  • art. 2, approvata in seconda lettura, delibera legislativa statutaria regione Calabria n. 279 del 18 marzo 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37673

E' inammissibile, per carenza assoluta di motivazione, la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, censurata con riferimento all'art. 127 Cost., non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri svolto alcuna argomentazione in merito alla violazione del predetto parametro costituzionale. - V. le citate sentenze n. 255/2013 e n. 46/2013.

Massima n. 37674

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale - approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30». La disciplina censurata contrasta con l'art. 14, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che, per le Regioni la cui popolazione sia inferiore a due milioni di abitanti, il numero di consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, non deve essere superiore a trenta. La norma statale detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e pone precetti di portata generale per il contenimento della spesa. In coerenza con il principio di eguaglianza, essa stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. In particolare, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Secondo le rilevazioni ISTAT la popolazione della Regione Calabria nel periodo 2010-2013 è stata inferiore a due milioni di abitanti e pertanto il numero dei consiglieri non può essere superiore a trenta. - Sulla qualificazione l'art. 14, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 138 del 2011, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 198/2012; ordinanze nn. 258/2013 e 31/2013. - Sull'applicazione del criterio di proporzione tra elettori, eletti e nominati per la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali quale garanzia del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, v. la citata sentenza n. 198/2012.

Massima n. 37675

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale, approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei». La disciplina censurata contrasta con l'art. 14, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 138 del 2011 - il quale stabilisce che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale. La norma statale detta un principio di coordinamento della finanza pubblica e pone precetti di portata generale per il contenimento della spesa. In coerenza con il principio di eguaglianza, essa stabilisce criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati. In particolare, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. Inoltre, il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati), sia perché, in base all'art. 123 Cost., "forma di governo" e "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" debbono essere in armonia con la Costituzione, sia perché l'art. 51 Cost. subordina al rispetto delle "condizioni di eguaglianza" l'accesso non solo alle cariche elettive, ma anche agli uffici pubblici (non elettivi). Essendo il numero dei consiglieri della Regione Calabria (stabilito sulla base delle rilevazioni ISTAT sulla popolazione regionale nel periodo 2010-2013) non superiore a trenta, ne consegue che il numero degli assessori debba essere non superiore a sei. - Sulla qualificazione l'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 138 del 2011, come principio di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 198/2012; ordinanze nn. 258/2013 e 31/2013. - Sull'applicazione del criterio di proporzione tra elettori, eletti e nominati per la riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali quale garanzia del principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati, v. la citata sentenza n. 198/2012. - Sull'inerenza del principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non solo al rapporto tra elettori ed eletti, ma anche a quello tra elettori e assessori, v. la citata sentenza n. 198/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria «Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria"», approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013, nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei»;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, promossa, in riferimento all'art. 127 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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