Corte costituzionale

Sentenza n. 276/2014

Corte cost., sent. 12 dicembre 2014, n. 276

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
276/2014
Data di deposito
12 dicembre 2014
Data di decisione
1° dicembre 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:276

Norme oggetto del giudizio

  • art. 147, comma 5, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942

Parametri

Massime

Massima n. 38201

E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel consentire l'estensione della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale alla società di cui questi è socio illimitatamente responsabile, non prevede analoga possibilità nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una società di capitali, socia della società di fatto. Il ricorrente, infatti, non ha verificato la compatibilità del disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - che consente alle società per azioni di assumere partecipazioni in imprese comportanti la responsabilità illimitata soltanto nel rispetto di determinati adempimenti - con la possibilità per le società di capitali di partecipare a società di fatto la cui costituzione avviene per facta concludentia , né ha preso posizione circa le conseguenze del mancato rispetto di detti adempimenti. Il rimettente non ha nemmeno accertato se la disposizione codicistica possa estendersi alle società a responsabilità limitata per le quali manca una analoga previsione espressa. Inoltre, non risulta verificata la sussistenza di una società di fatto di cui fosse socia la società dichiarata fallita, né la riferibilità alla società di fatto, eventualmente ritenuta esistente, dell'attività imprenditoriale svolta dalla società dichiarata fallita. L'assenza di ogni argomentazione su tutti i detti profili preclude ogni verifica in ordine alla rilevanza della questione prospettata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, comma 5, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente e Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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