Corte costituzionale

Sentenza n. 273/2014

Corte cost., sent. 5 dicembre 2014, n. 273

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
273/2014
Data di deposito
5 dicembre 2014
Data di decisione
1° dicembre 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:273

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38198

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24, Cost., l'art. 516 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Sono, infatti, estensibili le considerazioni svolte nella sentenza n. 237 del 2012 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva c.d. "fisiologica", volta, cioè, ad adeguare l'imputazione alle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale. Pur sussistendo un elemento differenziale tra la contestazione del reato concorrente e quella del fatto diverso - potendosi, solo nel primo caso, dar luogo anche ad una imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto, mentre nel secondo caso, configurandosi una mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l'azione penale, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero - ciò non è sufficiente a giustificare la discriminazione in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato. Pertanto, anche in rapporto alla contestazione "fisiologica" del fatto diverso l'imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore - quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena - rispetto a chi, della stessa imputazione, fosse stato chiamato a rispondere sin dall'inizio. La disposizione censurata, inoltre, integra una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe conseguente al possibile recupero, da parte dell'imputato, della facoltà di accesso al giudizio abbreviato per circostanze puramente "occasionali" che determinino la regressione del procedimento, come nel caso in cui, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri tra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. Sussiste, infine, anche con riguardo all'ipotesi in questione, l'ingiustificata disparità di trattamento tra giudizio abbreviato e oblazione, parimenti riscontrata nella sentenza n. 237 del 2012. - Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 517 cod. proc. pen., v. la sentenza n. 237/2012. - Sulle contestazioni dibattimentali c.d. "tardive" o "patologiche", v. le sentenze nn. 333/2009 e 265/1994, concernenti, rispettivamente, il giudizio abbreviato e il "patteggiamento". - Con riguardo alla mancata previsione della facoltà dell'imputato di presentare domanda di oblazione in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione, v. la sentenza n. 530/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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