Corte costituzionale
Sentenza n. 27/2014
Corte cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/2014
- Data di deposito
- 25 febbraio 2014
- Data di decisione
- 24 febbraio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 1, legge della Regione Molise n. 4 del 17 gennaio 2013
- art. 34, comma 1, legge della Regione Molise n. 4 del 17 gennaio 2013
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 557, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 1, comma 557, ter, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- art. 14, comma 7, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
Massime
Massima n. 37657
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art.12, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 che consente ad alcuni enti, indicati in apposita tabella, di procedere a nuove assunzioni senza alcun riferimento ai limiti di spesa per essi previsti dalla normativa nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. La norma censurata, infatti, si pone in chiaro contrasto con alcune disposizioni statali - aventi natura di principi generali di «coordinamento della finanza pubblica» e che, pertanto, le Regioni devono rispettare - quali l'art. 1, commi 557 e 557- ter, della legge n. 296 del 2006 che impongono agli enti sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre le spese per il personale, vietando di procedere a nuove assunzioni nel caso di mancato rispetto di tali previsioni. - Sulla qualificazione quali principi di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 1, commi 557 e 557- ter, della legge n. 296 del 2006, si vedano le sentenze nn. 148/2012, 108/2011, 69/2011 e 169/2007.
Massima n. 37658
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 nella parte in cui non esclude i direttori generali delle aziende sanitarie dalla previsione della decadenza, al termine della legislatura, di tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta, dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale. La disposizione impugnata - trovando applicazione nei confronti delle suddette figure dirigenziali che esercitano funzioni di carattere gestionale e che non sono legate all'organo politico da un rapporto diretto - si pone in contrasto con diversi principi costituzionali. Innanzitutto col principio di buon andamento perché il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell'azione amministrativa; con quello di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa perché esclude una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario; con l' imparzialità dell'azione amministrativa, perché introduce un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale dipendente da un atto dell'organo politico; infine col principio del giusto procedimento, perché non prevede il diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione. - Sull'illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, vedi le citate sentenze nn. 152/2013, 228/2011, 304/2010, 224/2010, 34/2010 e 104/2007. - Sulla figura dei direttori generali delle ASL, vedi le decisioni nn. 152/2013, 34/2010 e 104/2007. - Sui principi di buon andamento, di efficienza e di efficacia, di imparzialità e del del giusto procedimento, vedi anche le sentenze nn. 228/2011, 124/2011, 304/2010, 224/2010, 34/2010 e 390/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge della Regione Molise n. 4 del 2013 nella parte in cui non esclude gli incarichi di funzione dirigenziale di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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