Corte costituzionale
Sentenza n. 251/2014
Corte cost., sent. 7 novembre 2014, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/2014
- Data di deposito
- 7 novembre 2014
- Data di decisione
- 3 novembre 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 11-nonies, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 11-nonies, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- art. 11-nonies, comma 2, decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005
- legge n. 248 del 2 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 38158
E' inammissibile - per la carenza di essenziali elementi di descrizione normativa ed economica, che determina l'insufficienza e l'oscurità della motivazione e un'incompleta ricostruzione del quadro normativo - la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 11- nonies , commi 1, lett. a ) e b ), e 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), che decurta i diritti aeroportuali in misura corrispondente al 50% del margine commerciale conseguito dal gestore aeroportuale per lo svolgimento di attività non regolamentate nell'ambito del sedime aeroportuale, nonché mediante l'abolizione della maggiorazione per voli notturni e l'esclusione dell'adeguamento al tasso d'inflazione. Infatti, il rimettente si limita ad enunciare la violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della concorrenza con una succinta motivazione dalla quale non è dato, innanzitutto, comprendere quale profilo della libertà di concorrenza sia compromesso, non essendo chiaro se si lamenti uno squilibrio delle condizioni di svolgimento dell'attività economica a vantaggio dei vettori rispetto alle società di gestione aeroportuale, oppure se venga allegata una disparità di trattamento tra le società di gestione italiane rispetto a quelle operanti nell'Unione europea. Inoltre, non risultano sufficientemente esplorate la normativa comunitaria e quella italiana di ricezione, nonché il rapporto tra esse e le fonti negoziali dei diritti aeroportuali; in considerazione della complessità della regolamentazione del settore, sarebbe stato necessario un più compiuto esame della disciplina in vigore e degli effetti delle modifiche introdotte con le disposizioni impugnate, al fine di comprendere gli effettivi profili di disparità concorrenziale da far valere. Parimenti indispensabile sarebbe stata un'adeguata allegazione delle ricadute economiche della normativa de qua in capo ai vari soggetti coinvolti, anche alla luce dei diversi metodi alternativi di computo dei diritti aeroportuali attualmente disponibili e praticati. - Sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio delle parti dei processi a quibus , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 304/2011, 138/2010 e 263/2009. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per insufficienza e oscurità della motivazione, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 203/2011 e 133/2011. - Sull'inammissibilità delle questioni per incompleta ricostruzione del quadro normativo, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 204/2013 e 356/2010.
Massima n. 38159
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 11- nonies , commi 1, lett. a ) e b ), e 2, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), che decurta i diritti aeroportuali in misura corrispondente al 50% del margine commerciale conseguito dal gestore aeroportuale per lo svolgimento di attività non regolamentate nell'ambito del sedime aeroportuale, nonché mediante l'abolizione della maggiorazione per voli notturni e l'esclusione dell'adeguamento al tasso d'inflazione. All'atto dell'introduzione nel decreto-legge delle censurate disposizioni, con un maxi-emendamento alla legge di conversione sul quale è stata posta la fiducia, sussisteva un'obiettiva incertezza interpretativa sulla natura dei diritti aeroportuali che l'orientamento prevalente (poi superato dalla stessa giurisprudenza, sia di legittimità sia costituzionale, e dal legislatore) tendeva ad ascrivere all'ambito tributario. Pertanto, tenuto conto della circostanza che il decreto-legge n. 203 del 2005 ricomprende una pluralità di oggetti, tra cui «disposizioni urgenti in materia tributaria», e considerata l'incertezza sulla natura tributaria dei diritti aeroportuali esistente all'epoca dei fatti, le disposizioni impugnate - lungi dall'apparire estranee o intruse, cioè tali da interrompere la correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione costituzionalmente imposta - non possono ritenersi prive di ogni plausibile legame con quelle originarie contenute nel provvedimento d'urgenza. - Relativamente ai diritti aeroportuali, v. la citata sentenza n. 51/2008. - Per l'orientamento secondo cui la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. sussiste in caso di evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, v. le citate sentenze nn. 32/2014 e 22/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 24, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, sollevata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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